Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Cpv. 3 lett. dbis: in futuro non è più necessario rilevare dati sulla discendenza dei cani al momento dell’identificazione. Tuttavia i Cantoni devono avere la possibilità di continuare a rilevarli (v. commento all’art. 17).
Art. 17
Cpv. 1 e 2: i Cantoni devono avere la possibilità, come previsto finora dall’articolo 17 capoverso 1 secondo periodo, di prescrivere la registrazione di altri dati. Quale esempio è citato, nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 17, la discendenza dei cani. È inoltre possibile registrare altri numeri di identificazione (p.es. il numero della targhetta di controllo o, se il diritto cantonale lo prevede, il numero AVS del detentore dell’animale2).
Cpv. 3: il capoverso 2 diventa capoverso 3.
Art. 17a
Cpv. 1: il capoverso 1bisdell’articolo 17 diventa capoverso 1 dell’articolo 17a. Nella banca dati possono essere immessi, oltre a quelli del detentore dell’animale, anche i nomi e gli indirizzi di altre persone che hanno regolarmente in custodia il cane.
Cpv. 2: il capoverso 1terdell’articolo 17 diventa capoverso 2 dell’articolo 17a. Il gestore della banca dati deve confermare al detentore dell’animale entro dieci giorni l’avvenuta notifica del decesso del cane.
Cpv. 3: il capoverso 3bisdell’articolo 16 diventa capoverso 3 dell’articolo 17a. In futuro deve essere notificato al gestore della banca dati anche lo scopo di utilizzo dei cani da lavoro ai sensi dell’articolo 69 capoverso 2 OPAn. Inoltre deve essere indicato se un cane ha le orecchie o la coda recise. In questo caso deve essere specificato se l’animale è stato importato a titolo di trasloco di masserizie, se la recisione è avvenuta per motivi medici o se la coda corta è congenita.
Art. 17b
Cpv. 1: il primo periodo del capoverso 4 dell’articolo 17 diventa capoverso 1 dell’articolo 17b. Nella disposizione è inoltre precisato che è intesa la banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.
Capoverso 2: il capoverso 3 dell’articolo 17 diventa capoverso 2 dell’articolo 17b.
Art. 17c
Cpv. 1 e 2: è stabilito che i veterinari cantonali possono trattare i dati registrati nella banca dati nell’adempimento dei loro compiti legali. L’accesso avviene dal sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE tramite un’interfaccia.
Cpv. 3: il secondo periodo del capoverso 4 dell’articolo 17 diventa capoverso 3 dell’articolo 17c.
Cpv. 4: i dati registrati nella banca dati vengono cancellati dieci anni dopo il decesso del cane. Nel caso debba attestare di avere le necessarie nozioni di base teoriche, il detentore dell’animale dispone in questo modo di un lasso di tempo sufficientemente lungo per dimostrare di avere già posseduto un cane in passato.
2 Cfr. art. 50e cpv. 3 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10): «Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.»