Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Cpv. 8: i servizi abilitati a rilasciare passaporti non hanno la possibilità di correggere nella BDTA registrazioni inesatte di passaporti per equide esteri. Non ha quindi senso che il servizio debba verificare la correttezza della registrazione. Questa richiesta è pertanto soppressa. Inoltre, si precisa che il proprietario dellʼequide è tenuto a far verificare il passaporto di un equide importato da un servizio che rilascia passaporti in Svizzera e di farlo completare nel caso fosse necessario.
Art. 15d
Cpv. 1 lett. c e d n. 7: la segnalazione non è più parte integrante del passaporto per equide. In base alle prescrizioni dellʼUE, il colore dellʼequide deve quindi essere inserito nel passaporto.
Cpv. 3 e 4: per gli animali iscritti nel libro genealogico, il passaporto per equide deve contenere anche un certificato di ascendenza e la segnalazione verbale e grafica, la quale, ad eccezione dei casi di cui allʼarticolo 15f capoverso 1, deve essere rilasciata da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri.
Art. 15dbis
Cpv. 1: il passaporto per equide è allestito a partire dal cosiddetto «passaporto di base». Questʼultimo è rilasciato dal gestore della BDTA e contiene i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a−e.
Cpv. 1bis: il capoverso 1 diventa capoverso 1bis.
Cpv. 3: in futuro, il servizio che rilascia i passaporti non deve più estrapolare i dati dalla BDTA, ma riceve il passaporto di base di cui al capoverso 1 dal gestore della BDTA.
Le scadenze di cui allʼarticolo 15c devono essere rispettate dai servizi che rilasciano i passaporti; tuttavia, un sovraccarico a fine anno può causare un ritardo nell’emissione dei documenti, ragione per cui dal diritto vigente viene ripresa la formulazione «normalmente». I passaporti degli equidi morti devono essere annullati in modo ben visibile, ad esempio perforando il documento o apponendo un timbro trasversalmente sulla prima pagina (copertina).
Art. 15e cpv. 5
Alla BDTA non devono più essere notificate le segnalazioni, neanche quelle degli animali iscritti nel libro genealogico. Il capoverso è pertanto stralciato.
Art. 15f cpv. 1
Lʼobbligo del riconoscimento decade anche per le organizzazioni estere.
Titolo prima dell’art. 16
Le disposizioni sull’identificazione e la registrazione dei cani sono raccolte in una sezione separata. Inoltre sono strutturate meglio con la ripartizione negli articoli 16–17c.
Art. 16
Cpv. 2ter: la disposizione precisa che è intesa la banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.