Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
- 10 -
ne. Dato che lʼepizoozia è trasmessa tramite zanzare vettrici e costituisce un problema intercantonale, le analisi e i provvedimenti possono essere ordinati per regioni o per tutto il Paese ed estesi ad altre specie animali ricettive.
Art. 244b
Cpv. 1: ogni sospetto di encefalomielite equina è notificato dai laboratori di analisi e dai veterinari al veterinario cantonale.
Cpv. 2: dato che le forme di encefalomielite equina inserite nellʼordinanza sono zoonosi, un caso sospetto è notificato al medico cantonale.
Art. 244c
In caso di sospetto è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato.
Art. 244d
Cpv. 1: in caso di epizoozia, oltre a un sequestro semplice di 1° grado, sono effettuati accertamenti epidemiologici e la pulizia e la disinfezione delle stalle. Nel singolo caso, il veterinario cantonale ordina anche ulteriori provvedimenti, ad esempio una protezione completa dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici o un divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo colpito, se sono necessarie per impedire la trasmissione dellʼepizoozia (lettera c).
Cpv. 2: dato che soltanto per determinate forme di encefalomielite venezuelana gli animali infetti rappresentano una fonte di contagio per le zanzare, le quali possono trasmettere la malattia allʼuomo e ad altri animali, la loro eliminazione è necessaria solo in questi casi.
Cpv. 3: il sequestro è revocato non appena è fornita la prova che gli animali rimanenti non costituiscono più una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.
Polmonite enzootica dei suini (PE)
Art. 245e e 245g
In futuro, in caso di diagnosi di polmonite enzootica è eliminato lʼintero effettivo suino colpito. Inoltre, il veterinario cantonale deve ordinare lʼeliminazione di effettivi a rischio di contagio.
2.) Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 79 cpv. 4
Le notifiche dei casi in cui un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo devono in futuro essere rilevate nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE. Devono inoltre essere registrate le misure disposte dopo un esame. La registrazione è effettuata dal servizio cantonale competente.