Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Art. 102 cpv. 3bis
Nel caso di comparsa dellʼafta epizootica, in Svizzera è previsto che non possa essere consegnato latte per 72 ore (sospensione della fornitura di latte). Dopo la scadenza del divieto il latte deve essere raccolto in base al piano di raccolta del latte elaborato dal Cantone. Dato che il piano non può essere elaborato dopo la comparsa dellʼepizoozia, ai Cantoni è imposto lʼobbligo di elaborarlo preventivamente.
Art. 129
Cpv. 3 lett. a: le indicazioni dettagliate per la diagnosi non sono disciplinate a livello di ordinanza, ma vanno ulteriormente precisate in direttive tecniche.
Cpv. 3 lett. b: la denominazione del genere Chlamydophila è cambiata in Chlamydia.
Cpv. 3 lett. c: secondo le recenti stime di alcuni esperti, nei suini è opportuno estendere lo spettro delle analisi alla malattia di Aujesky.
Cpv. 4: a condizione che la madre possa essere identificata, il prelievo di campioni di sangue delle madri deve essere esteso anche ai suini e ai piccoli ruminanti dato che, ad esempio per la diagnosi della PRRS, lʼanalisi sierologica del sangue è più precisa rispetto al solo esame del feto. Inoltre si deve esaminare regolarmente, eseguendo test sierologici, la presenza della malattia di Aujesky negli aborti di suini. Negli ovini e nei caprini, lʼanalisi del sangue può accrescere la sicurezza diagnostica per il virus B. melitensis.
Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)
Art. 184
Cpv. 1 lett. f: in ragione della comparsa, nel novembre del 2012, della PRRS a seguito dellʼimportazione di sperma suino destinato allʼinseminazione artificiale, ai fini di una migliore sorveglianza delle aziende interessate la disposizione prevede che lʼimpiego di sperma, ovuli ed embrioni importati dallʼestero per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale diventi un motivo di sospetto di PRRS.
Rubrica e cpv. 2: lʼarticolo 61 capoverso 5 obbliga i laboratori di analisi che constatano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza a notificarla al veterinario cantonale. Dato che non è importante ripetere questʼobbligo nellʼarticolo 184 capoverso 2, la disposizione vigente è stralciata e la rubrica adeguata di conseguenza.
Art. 185
Cpv. 2 lett. f e 3bis: in futuro, un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati dallʼestero dovrà essere sottoposto ad analisi sierologica. Sugli stessi animali dovranno inoltre essere effettuati esami per la messa in evidenza del virus. Questi esami possono essere eseguiti al più presto 28 giorni dopo lʼoccupazione della stalla.
Cpv. 3: la disposizione sulla definizione del campione rappresentativo di animali dopo consultazione dellʼUFV si applica anche ai casi di cui al capoverso 2 lettera f.