Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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3.) Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
Ingresso
Lʼingresso dellʼordinanza del 18 aprile 2007 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10) è completato con la menzione dellʼarticolo 24 capoverso 1 della legge sulle epizoozie. Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a legiferare in merito allʼimportazione, al transito e allʼesportazione di animali e prodotti animali.
Art. 16 cpv. 1bis
Dato che con lʼimportazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini per lʼinseminazione artificiale aumenta il rischio di introdurre la PRRS, per migliorare la sorveglianza dellʼeffettivo interessato lʼimportazione di questi prodotti genetici deve essere notificata al veterinario cantonale dieci giorni prima.
V. Ripercussioni delle modifiche di ordinanza
1.) Per la Confederazione
Il rilascio del passaporto di base per equide è finanziato dal gestore della BDTA. Gli emolumenti che devono essere versati dal proprietario degli equidi secondo il nuovo numero 5c dellʼallegato dellʼOEm-BDTA servono a coprire questi costi generali. Non vengono pertanto conseguiti utili.
I costi per gli adeguamenti del sistema della BDTA sono a carico della Confederazione e al momento non sono ancora stimabili. Da un lato vengono cancellati i componenti che servono allʼincaricato del riconoscimento per registrare le segnalazioni; dallʼaltro deve essere installato un dispositivo tecnico che assicuri il trasferimento dei dati necessari per il passaporto per equide dalla BDTA e che stampi i dati. In base alle esperienze acquisite finora, per questi adeguamenti si prevedono costi inferiori a 100 000 franchi. Si parte dal presupposto che questi costi supplementari possano essere coperti con i mezzi a disposizione e finanziati tramite il credito «Uscite dʼesercizio per il controllo del traffico di animali» (A2111.0120 dellʼUFAG).
I costi per lʼinterfaccia SISVet–ANIS, che deve consentire lʼaccesso dei veterinari cantonali alla banca dati sui cani, ammontano a circa 150 000 franchi che saranno finanziati tramite il budget ordinario dellʼUFV e compensati internamente.
2.) Per i Cantoni
La semplificazione del sistema per i passaporti per equide, che prevede la rinuncia alla segnalazione, dovrebbe sgravare le autorità preposte allʼesecuzione. Anche le modifiche di ordinanza riguardanti la banca dati centrale sui cani rispondono alle esigenze di queste autorità.
Le modifiche riguardanti la sorveglianza degli aborti (estensione delle analisi degli aborti alla malattia di Aujesky, del prelievo di sangue alle madri dei suini e dei piccoli ruminanti) comporteranno presumibilmente un lieve aumento dei costi. Si parte tuttavia dal pre-