Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
Adeguamento redazionale della lettera f; concerne soltanto il testo francese.
Art. 44 Condizioni per il rilascio
Cpv. 1 lett. b, c e d
L’articolo 44 elenca le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. L’articolo viene adeguato alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009 in modo da garantire anche in futuro l’applicazione delle stesse condizioni dell’UE. Nello specifico sono stralciate le lettere b e d ed è modificata la lettera c.
Secondo la nuova lettera c non deve risultare gravemente compromessa l’esistenza di un’offerta di trasporto gestita in base a un contratto di servizio pubblico, ossia in particolare un’offerta di trasporto ordinata dalla Confederazione o dai Cantoni nel traffico regionale viaggiatori transfrontaliero.
L’adeguamento comporta una liberalizzazione rispetto alla situazione attuale. All’atto pratico è assai difficile dimostrare che un’autolinea autorizzata risulterebbe pregiudicata. La modifica delle disposizioni dell’UE risponde in tal senso a un reale bisogno che si è evidenziato anche in Svizzera, ragion per cui si ritiene opportuno recepirla.
Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido:
trattamento dei dati, accesso e sicurezza dei dati
Secondo l’articolo 20a LTV le imprese titolari di una concessione (cpv. 1) e l’associazione di categoria (cpv. 5) possono gestire un sistema d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido. A questo proposito con l’articolo 58a OTV vengono emanate le seguenti disposizioni esecutive.
Cpv. 1
Per gli stranieri viene registrato il luogo di nascita nel Paese d’origine anziché il luogo d’origine.
Cpv. 2
Conformemente al principio di proporzionalità, anche in seno a un’impresa i dati non devono essere accessibili a più persone del necessario.
Cpv. 3