Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

Nuova sezione 3c: Registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti

Art. 6e Dati per l’identificazione

L’UFT tiene un registro che contiene le informazioni necessarie per valutare l’affidabilità di un gestore dei trasporti definita dall’articolo 5 LPTS. Ai fini dell’identificazione della persona vengono registrati nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo. L’elenco comprende il luogo di nascita poiché in alcuni Stati è questo a fare stato e non il luogo d’origine.

Art. 6f Accesso mediante procedura di richiamo

Con l’introduzione dell’articolo 9a LPTS è stata creata la base legislativa per poter comunicare alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi, conformemente agli accordi applicabili, le informazioni di cui alle lettere a (dati necessari all’identificazione della persona interessata), e (la persona non soddisfa più i requisiti relativi all’affidabilità, ossia non può più svolgere l’attività di gestore dei trasporti) e f (l’autorizzazione dell’impresa di trasporti su strada interessata è stata ritirata).

Nella disposizione dell’ordinanza in oggetto l’autorità competente all’estero è precisata mediante un rimando diretto all’articolo 18 del regolamento (CE) 1071/2009: secondo questo articolo gli Stati membri dell’UE designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle relative disposizioni. In questo modo si assicura che le informazioni richiamabili siano rese accessibili soltanto alle autorità effettivamente competenti. Per poter richiamare un’informazione contenuta nella banca dati, l’autorità competente all’estero deve comunicare previamente all’UFT la persona di contatto designata a questo proposito, dopodiché l’UFT rilascia a quest’ultima la necessaria autorizzazione. Nell’ordinanza si specifica inoltre che il diritto di accesso mediante procedura di richiamo concerne anche gli Stati SEE, che pure applicano il regolamento (CE) n. 1071/2009 e designano un punto di contatto a questo riguardo.

L’autorità estera competente per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada disporrà così di maggiori elementi per valutare se la persona richiedente adempie i requisiti relativi all’affidabilità stabiliti per i gestori dei trasporti. In tal modo si esclude il rischio che un gestore dei trasporti che non soddisfa più questi requisiti ottenga l’autorizzazione in un altro Stato.

La legge prevede già la possibilità di rendere i dati in oggetto accessibili alle autorità competenti mediante procedura di richiamo. L’UFT ne ha esaminato l’attuazione in forma elettronica.

Art. 6g Diritto d’accesso e di rettifica