Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

L’impresa di trasporti su strada quale «società unipersonale»

Per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada occorre adempiere le condizioni di affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (cfr. art. 3 segg. LPTS). Una persona fisica che opera da sola («società unipersonale») deve soddisfare essa stessa questi requisiti ed è quindi ritenuta anche il gestore dei trasporti. Il nome del gestore dei trasporti è riportato nel registro elettronico.

L’impresa di trasporti su strada quale «impresa»

Se l’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada è richiesta da un’impresa, la capacità finanziaria è valutata sulla base del capitale proprio e delle riserve dell’impresa. Le condizioni di affidabilità e capacità professionale, invece, possono essere adempiute, per definizione, soltanto da una persona fisica. L’impresa designa pertanto un gestore dei trasporti che soddisfi questi due requisiti. Il diritto previgente prevedeva già queste due condizioni; con la revisione, la persona che deve adempierle non si chiama più «persona responsabile» ma «gestore dei trasporti», termine introdotto negli Stati UE per designare in maniera uniforme questa figura. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 LPTS il gestore dei trasporti deve avere un rapporto d’impiego o di mandato con l’impresa.

Secondo l’articolo 4 capoverso 5 LPTS il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Il numero massimo di cinquanta veicoli si applica soltanto se il gestore dei trasporti opera per diverse imprese, a prescindere dal fatto che questi abbia un rapporto di mandato o d’impiego a tempo parziale con esse: la discriminante è che svolga la sua attività per diversi trasportatori. Il numero massimo definito garantisce che il gestore dei trasporti possa effettivamente far fronte alle sue responsabilità nei confronti delle varie imprese.

A contrario, non è necessario stabilire un numero massimo di veicoli qualora il gestore dei trasporti operi per una sola impresa, sulla base di un mandato o di un rapporto d’impiego: in questo caso il parco veicoli può comprendere anche più di cinquanta unità. Sarà allora compito dell’impresa definire le competenze interne e le corrispondenti responsabilità in modo che sia garantita la sicurezza

dell’esercizio.

Le disposizioni in oggetto sono intese ad assicurare che al momento della presentazione della domanda l’impresa confermi per iscritto che il gestore dei trasporti svolge effettivamente e stabilmente per essa le attività dichiarate. Assieme alla domanda l’impresa di trasporti su strada deve inoltrare all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) una convenzione scritta che indica i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti e in cui si conferma che questi svolge effettivamente e stabilmente i compiti indicati e ne è responsabile. L’UFT non verifica i singoli compiti e le singole attività: ciò rientra

nell’ambito di competenza e di responsabilità dell’impresa. Se la convenzione è integrata nel contratto