Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
La modifica di queste leggi era intesa principalmente ad adeguare le disposizioni svizzere a quelle UE. La revisione delle ordinanze svizzere in oggetto, permette di salvaguardare anche in futuro, o di consolidarla, l’integrazione della Svizzera nel mercato europeo dei trasporti su strada, grazie
all’applicazione di disposizioni equivalenti.
Nei numeri 3.1–3.3 del presente documento sono commentati in dettaglio gli adeguamenti delle ordinanze in oggetto.
2. Osservazioni generali
Gli atti normativi in oggetto disciplinano le autorizzazioni di accesso alle professioni di trasportatore di merci e di viaggiatori su strada.
Un’importante modifica di legge riguarda il trasporto professionale di merci, che è stato sottoposto all’obbligo di licenza già a partire dal peso complessivo di 3,5 tonnellate (contro le 6 tonnellate del diritto previgente). L’attuazione di questa modifica non richiede alcuna precisazione a livello di ordinanza. È tuttavia necessario iscrivere il nuovo tonnellaggio nell’allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri. Restano invece invariate le altre deroghe all’obbligo di autorizzazione di cui all’allegato 4 dell’Accordo.
Per ottenere l’autorizzazione di accesso alla professione occorre provare che si dispone della necessaria capacità finanziaria e professionale. L’attuale legislazione svizzera impone già alle imprese di designare una persona responsabile che soddisfi i requisiti di affidabilità e capacità professionale. Per questa figura è stata introdotta l’espressione «gestore dei trasporti», impiegata in ambito UE. Il suo utilizzo è importante ai fini dell’uniformità terminologica del registro elettronico, per il quale è stata creata e ampliata la base legislativa con la modifica e l’introduzione degli articoli 9 e 9a LPTS.
Il registro elettronico è un altro importante oggetto della nuova normativa UE. Il registro accresce la trasparenza fornendo informazioni sui seguenti punti: 1) quali imprese di trasporti su strada dispongono di un’autorizzazione; 2) tipo di autorizzazione: trasporto di merci o di viaggiatori; 3) chi svolge la funzione di gestore dei trasporti; e 4) quanti veicoli appartengono all’impresa. Queste informazioni sono accessibili al pubblico (parte 1 del registro). In Svizzera è già possibile consultare un tale registro, che sarà semplicemente completato con le informazioni relative ai numeri 3 e 4. Riguardo alla parte del registro accessibile al pubblico non sono necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza.