Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
3.3. Ordinanza del 10 novembre 20048 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
L’abrogazione dell’articolo 88a capoverso 2 della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) ha reso necessaria l’indicazione della Lferr nell’articolo 3 dell’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali. Nel contempo va stralciata la menzione della Lferr dall’allegato della stessa ordinanza.
Nell’articolo 3 dell’ordinanza va altresì indicata la legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01), ma soltanto per quanto riguarda gli impianti che rientrano nell’ambito di vigilanza dell’UFT, ossia quelli titolari di una concessione o sottoposti all’obbligo di concessione.
Non è invece necessario menzionare la LTV o la LPTS: infatti, a differenza della Lferr e della LIFT, in questi due settori l’UFT, oltre a esercitare la vigilanza, è pure competente per il perseguimento e il giudizio delle relative infrazioni.
8 RS 312.3