Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

Questo articolo disciplina il diritto d’accesso e di rettifica delle persone interessate per quanto concerne i dati che le riguardano. La rettifica può implicare la cancellazione se la registrazione è sprovvista di base legale o quando quest’ultima è venuta a cadere.

Art. 6h Disposizione penale

Sul piano materiale, questa nuova disposizione non amplia la fattispecie penale: infatti, già attualmente chi non esibisce l’attestato di conducente è punito, sulla base dell’articolo 11 lettera b LPTS, in quanto viola l’articolo 6d OATVM. Cade semplicemente, in questo caso, l’obbligo di emanare una decisione con comminatoria della multa.

Art. 7 Informazione delle autorità estere

Secondo l’attuale articolo 7 OATVM l’UFT informa l’autorità competente all’estero se un’infrazione commessa in Svizzera può comportare il ritiro dell’autorizzazione. L’UFT riceve le denunce delle autorità svizzere in forma cartacea e le inoltra immutate all’autorità competente all’estero. Le modalità d’informazione rimangono per ora invariate.

Purtuttavia, con la modifica in oggetto si creano le basi per consentire anche in questi casi

l’informazione per via elettronica, qualora l’applicazione del registro elettronico dovesse farla apparire opportuna.

3.2. Ordinanza del 4 novembre 20097 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Art. 6

Adeguamento redazionale della lettera d; concerne soltanto il testo francese.

Art. 8

7 RS 745.11