Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
di lavoro, l’impresa richiedente può inoltrare semplicemente una copia del contratto. In caso contrario, va confermato per iscritto il rapporto d’impiego o di mandato. L’impresa è libera nella scelta del procedimento.
Art. 5 Svolgimento dell’esame
Attualmente il programma d’esame corrisponde a quello previsto dalla direttiva 96/26/CE. Quest’ultima è stata abrogata dall’UE e le materie d’esame figurano ora nell’allegato I del regolamento (CE) n.
1071/2009, che sostituisce la direttiva. Poiché le materie stesse non cambiano, occorre semplicemente aggiornare i rimandi.
Secondo il diritto vigente, per principio in Svizzera chiunque è ammesso all’esame. Nel capoverso 2bis si stabilisce che il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera. Questa disposizione, introdotta in analogia alla normativa UE, impedisce che l’esame professionale sia sostenuto all’estero perché ritenuto più facile.