Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 12 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

L’articolo 20a LTV obbliga il gestore del sistema d’informazione a comunicare le mutazioni. Il capoverso 3 prevede il corrispondente obbligo di rettifica per l’impresa che richiama i dati. Tale obbligo, derivante dall’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), si applica naturalmente soltanto se l’impresa conserva i dati richiamati.

Cpv. 4

Il gestore del sistema d’informazione e le imprese che ne richiamano i dati devono adottare gli accorgimenti del caso per garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto da persone autorizzate.

Art. 58b Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido:

accesso e rettifica

Cpv. 1

Secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPD ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti. La rettifica implica la cancellazione se la registrazione è sprovvista di base legale o quando quest’ultima è venuta a cadere.

Il termine per la cancellazione (senza indugio, dopo due anni o dopo dieci anni) è disciplinato

dall’articolo 20a capoverso 4 LTV. Il termine decorre dal momento della verifica.

Cpv. 2

È sufficiente verificare una volta al mese se vi sono dati da cancellare in quanto risalenti a più di due o dieci anni fa. La disposizione del capoverso 2 non riguarda i dati da cancellare senza indugio.