Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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un’unica abitazione, precisamente dell’abitazione in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera b Oespa ammettono la deduzione di adeguate spese di abitazione in Svizzera solo qualora sia comprovato il mantenimento di un’abitazione permanente all’estero. Questa formulazione suggerisce piuttosto che la deduzione non è ammessa se l’abitazione all’estero viene ceduta in affitto o in subaffitto. Altrimenti il legislatore avrebbe potuto rinunciare del tutto alla condizione relativa al mantenimento di un’abitazione permanente all’estero.

Il DFF propone di precisare l’Oespa, stabilendo che la deduzione delle adeguate spese di abitazione in Svizzera è ammessa unicamente se l’abitazione mantenuta all’estero rimane permanentemente a disposizione per uso proprio (art. 2 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. b AP Oespa). Per ragioni di praticabilità, nell’ambito di questa soluzione, la deduzione delle spese in questione in Svizzera non è ammessa neppure nel caso in cui l’abitazione all’estero viene affittata a un prezzo tale da non garantire la copertura dei costi.

Inoltre, il disciplinamento applicabile agli espatriati domiciliati all’estero (art. 2 cpv. 1 Oespa) deve essere semplificato. Se un espatriato è domiciliato all’estero, si parte dal presupposto che faccia ritorno al proprio domicilio all’estero quotidianamente o nel fine settimana. Nel primo caso, occorre calcolare pernottamenti saltuari in Svizzera ed è dunque possibile che insorgano spese di albergo o simili. Nel regime vigente, queste spese sono deducibili in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b Oespa a titolo di spese di alloggio. Nel caso degli espatriati che rientrano al proprio domicilio nel fine settimana, si può invece presumere che venga preso in affitto un alloggio. Nel regime vigente, le relative spese sono deducibili in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c Oespa a titolo di spese di abitazione.

Questo disciplinamento, da intendersi come possibilità alternativa, crea confusione ed è superfluo. Il disciplinamento previsto alla lettera c, secondo cui le spese di abitazione in Svizzera devono essere considerate spese professionali particolari qualora sia comprovato il mantenimento di un’abitazione all’estero, è sufficiente. Nel novero di queste spese rientrano sia le spese di albergo sia le spese di abitazione. L’articolo 2 capoverso 1 lettera b della vigente Oespa può pertanto essere abrogato, ovvero sostituito dall’attuale lettera c.

5.4 Deduzione forfettaria

Secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’Oespa vigente, le spese di trasloco e di viaggio nonché le spese di abitazione (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b) possono essere dedotte sotto forma di importo forfettario o di spese effettive.

La deduzione forfettaria per le spese di trasloco e di viaggio nonché per le spese di abitazione è stata introdotta soprattutto ai fini di semplificazioni amministrative, partendo dal presupposto che la maggior parte dei casi venga sbrigata con l’importo forfettario e che la maggior parte degli espatriati debba sostenere queste spese. Se il contribuente intende far valere le spese effettive più elevate dell’importo forfettario, deve comprovare le spese professionali particolari, ovvero le spese di trasloco e di viaggio nonché le spese di abitazione, allegando alla dichiarazione d’imposta un elenco delle spese effettive. Il contribuente ha dunque la possibilità di chiedere la deduzione forfettaria per le spese di trasloco, di viaggio e di abitazione, oppure di giustificare in dettaglio le spese effettive invocando la deduzione di quest’ultime. Non è invece prevista la possibilità di chiedere, da un lato, la deduzione forfettaria per le spese di viaggio e, dall’altro, la deduzione delle spese effettive per le spese di abitazione. La deduzione forfettaria copre tutte le spese menzionate all’articolo 2 capoverso 1 e capoverso 2 lettere a e b Oespa. Se per un tipo di spesa sono fatte valere le spese effettive, occorre fare la stessa cosa per tutte le altre spese.

La deduzione forfettaria non copre le spese per l’insegnamento scolastico dei figli di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c Oespa, dal momento che queste spese non riguardano tutti i contribuenti e il rispettivo importo può variare notevolmente a seconda della situazione.