Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine
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Secondo il DFF la questione di un’eventuale limitazione temporale della deducibilità di singole spese (ad es. limitazione a tre anni della deduzione per spese scolastiche) non merita di essere approfondita. Nella misura in cui queste deduzioni hanno carattere di costi di conseguimento del reddito, sarebbe difficile prevedere una durata massima diversa per la deduzione di singole spese. Poiché la deduzione è giustificata dal carattere temporaneo dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera, sarebbe praticamente impossibile spiegare come mai per determinate spese il legame causale tra la deduzione e l’attività esercitata debba durare meno rispetto ad altre deduzioni.
5.2 Campo d’applicazione (art. 1 Oespa)
Non esiste una definizione generalmente riconosciuta del termine «espatriato». Spesso con questo termine ci si riferisce alle persone che esercitano temporaneamente un’attività lucrativa all’estero, mantenendo però la loro abitazione o relazioni equivalenti nello Stato d’origine. Non di rado il termine è usato anche per designare i cosiddetti «lavoratori migranti», ossia persone che svolgono per il proprio datore di lavoro (gruppi internazionali) vari impieghi consecutivi all’estero, rinunciando a mantenere un’abitazione o relazioni equivalenti nel loro Paese.
Secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b Oespa, l’ordinanza è applicabile agli impiegati con funzione dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero e agli specialisti che svolgono in Svizzera un compito temporaneo. Per specialisti si intendono lavoratori che, grazie alle loro particolari qualifiche professionali, sono usualmente impiegati in campo internazionale, nonché persone che nello Stato di domicilio esercitano un'attività indipendente e sono attivi in Svizzera come salariati al fine di svolgere un compito concreto temporaneo.
L’Oespa non fornisce una definizione di «impiegato con funzione dirigenziale». Tuttavia, la mancanza di una definizione non comporta difficoltà, poiché se nella prassi una persona non soddisfa i criteri per essere considerato un impiegato con funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a Oespa, viene esaminata la possibilità di qualificare tale persona come specialista ai sensi della lettera b della stessa disposizione.
Spesso nella prassi è tuttavia difficile tracciare il confine tra specialista ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b Oespa e non specialista. Secondo il tenore della disposizione, il campo d’applicazione dell’Oespa comprende un gran numero di lavoratori. A causa della forte mobilità internazionale che caratterizza l’odierna economia, ad esempio, non solo molti informatici, ma anche sportivi professionisti, medici o infermieri specializzati lavorano spesso, in virtù delle loro particolari qualifiche professionali, fuori dei confini del loro Paese e quindi esercitano un’attività professionale internazionale. Se questi professionisti dall’estero sono assunti per lavorare in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro temporaneo, potrebbero essere qualificati come specialisti ai sensi dell’Oespa. Il testo dell’Oespa è formulato in modo alquanto ampio anche per quanto riguarda gli indipendenti. Secondo il tenore dell’ordinanza, ad esempio, anche uno specialista in lavori di pulizia che nel suo Paese lavora come indipendente potrebbe essere considerato specialista ai sensi dell’Oespa, purché venga assunto in virtù di un contratto di lavoro temporaneo per lavorare in Svizzera. Si rischia dunque che nel campo d’applicazione dell’ordinanza finiscano per rientrare tutti i «lavoratori migranti», purché vengano assunti per lavorare in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro temporaneo.
Sotto questo aspetto il DFF ritiene che vi sia una necessità d’intervento. La formulazione dell’articolo 1 Oespa permette un’estensione del campo d’applicazione che non corrisponde alla logica dell’ordinanza. Questo problema si è acuito negli ultimi anni a causa dell’accresciuta mobilità internazionale e della congiuntura positiva di cui gode la Svizzera (aumento della manodopera qualificata). Alla luce di queste considerazioni è necessario definire il concetto di espatriato con maggiore precisione.
Il DFF propone pertanto di circoscrivere il campo d’applicazione dell’Oespa solo agli impiegati con funzione dirigenziale e agli specialisti con particolari qualifiche professionali che