Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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Secondo il parere del DFF non vi è dunque motivo di rimettere fondamentalmente in questione la vigente ordinanza concernente gli espatriati o di seguire la raccomandazione dell’UFG che prevede l’introduzione a livello di legge di una riserva in favore della situazione particolare di determinate categorie di contribuenti.

4. Conclusioni del gruppo di lavoro ad hoc «Ordinanza concernente gli espatriati»

Il gruppo di lavoro giunge alla conclusione che

• le deduzioni attualmente previste dall’Oespa (spese di trasloco, spese di abitazione e

spese per la frequentazione da parte dei filgi di una scuola privata) costituiscono costi di conseguimento e che l’articolo 26 LIFD fornisce una base legale sufficiente;

• non è necessario né abolire una determinata deduzione né introdurne una nuova;

• le prescrizioni procedurali previste dall’Oespa sono fondamentalmente sufficienti;

• la deduzione forfettaria deve essere mantenuta; e

• la parità di trattamento tra gli espatriati e gli altri contribuenti assoggettati in Svizzera è

garantita.

Il gruppo di lavoro ha però evidenziato che l’ordinanza contiene anche diversi punti deboli. Pur non formulando raccomandazioni concrete, pone in discussione i seguenti adeguamenti:

• limitazione del campo d’applicazione dell’Oespa;

• precisazioni riguardanti la deduzione delle spese di abitazione, la deduzione delle spese

scolastiche e la deduzione forfettaria;

• modifiche nel certificato di salario per quanto riguarda le prestazioni del datore di lavoro;

• abrogazione della circolare del 7 aprile 1988 dell’AFC sui contributi scolastici versati da

imprese internazionali per l’istruzione dei figli di dipendenti stranieri.

5. Le nuove normative proposte

5.1 Spese professionali particolari

Le spese professionali particolari deducibili (spese di trasloco, spese di viaggio, spese di abitazione e spese per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata) sono definite all’articolo 2 capoversi 1 e 2 Oespa. L’articolo 3 Oespa elenca invece una serie di spese non deducibili.

Secondo il parere del DFF non è necessario né introdurre nuove deduzioni, né abolire la deduzione di determinate spese. Le spese di trasloco, di viaggio, di abitazione nonché le spese per la frequentazione da parte dei filgi di una scuola privata costituiscono spese causate dall’attività lucrativa temporanea in Svizzera e quindi spese aggiuntive dovute all’esercizio della professione. Si tratta di spese alle quali non si può pretendere che il contribuente rinunci. La soppressione della deduzione delle spese di trasloco o di abitazione equivarrebbe a una (parziale) abrogazione dell’Oespa, che il Consiglio federale ha già escluso nei suoi pareri alle mozioni Gysi (Fässler) e Schelbert. Anche la deduzione delle spese scolastiche rappresenta una componente importante dell’Oespa, giustificata da ragioni oggettive (cfr. n. 3). Infatti, la frequentazione da parte dei figli minorenni degli espatriati di una scuola privata in lingua straniera è direttamente legata alla transitorietà dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera. Se per esercitare soltanto temporaneamente la sua professione, un contribuente si trasferisce con la sua famiglia in Svizzera, i maggiori costi legati alla frequentazione da parte dei figli di una scuola privata in lingua straniera sono spese causate dall’esercizio della professione. In questi casi non si può ragionevolmente pretendere di scolarizzare temporaneamente i figli in un sistema scolastico alloglotto con programma d’insegnamento svizzero. Se invece le scuole pubbliche offrono un insegnamento nella lingua del figlio, la deduzione delle spese per la frequentazione di una scuola privata non può essere accordata.