Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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1. Introduzione

Con le mozioni 12.3510 e 12.3560, i consiglieri nazionali Fässler e Schelbert hanno chiesto l’abolizione delle deduzioni previste per le spese professionali particolari degli espatriati. Il 15 agosto 2012 il Consiglio federale si è detto contrario a rimettere fondamentalmente in questione l’attuale regolamentazione e ha pertanto proposto di respingere le mozioni, dichiarandosi tuttavia disposto a riesaminare condizioni e modalità per deduzioni specifiche. Nella sua risposta del 22 maggio 2013 all’interpellanza Schelbert (13.323) «Privilegi fiscali illegali per gli espatriati», esso ha annunciato che l’esame in corso sarebbe terminato verosimilmente nell’autunno del 2013 e che successivamente il Dipartimento federale delle finanze (DFF) avrebbe informato sugli ulteriori sviluppi.

La mozione dell’uscente Fässler è stata ripresa dalla signora Gysi. Il 10 marzo 2014 il Consiglio nazionale ha respinto ambedue le mozioni. Entrambe sono dunque state liquidate.

L’8 novembre 2012 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc «Ordinanza concernente gli espatriati (Oespa)», composto di rappresentanti dell’AFC e delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, incaricato di esaminare le condizioni e modalità delle deduzioni disciplinate nell’ordinanza. Il gruppo di lavoro ha terminato i suoi lavori nel mese di agosto del 2013 e ha illustrato possibili modifiche dell’Oespa. In considerazione della portata politica del progetto, ha però rinunciato a formulare raccomandazioni concrete.

Le spiegazioni che seguono sulla revisione dell’Oespa si fondano sui risultati presentati dal gruppo di lavoro e costituiscono il rapporto del DFF prospettato nell’interpellanza Schelbert (13.3236).

2. Situazione iniziale

2.1 Basi legali

Le basi legali per il riconoscimento fiscale delle spese professionali di persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente figurano nell’articolo 26 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e nell’articolo 9 capoverso 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Queste disposizioni consentono di garantire un trattamento fiscale corretto di tutte le spese professionali in rapporto a un’attività lucrativa dipendente.

L’articolo 26 LIFD è stato concretizzato in due ordinanze del DFF:

• ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle

persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1); e

• ordinanza del 3 ottobre 2000 sulla deduzione di spese professionali particolari di impie-

gati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell’imposta federale diretta (ordinanza concernente gli espatriati, Oespa; RS 642.118.3).

2.2 Genesi dell’Oespa

Prima dell’adozione dell’Oespa, il tema degli espatriati era stato oggetto di discussione su due piani diversi.

1. Piano politico

In seguito a un’iniziativa parlamentare depositata il 21 giugno 1996 dal consigliere nazionale Jean-Michel Gros (96.431) che chiedeva agevolazioni fiscali sull’imposta federale diretta per