Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine
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A sostegno del postulato, la consigliera nazionale Fässler aveva fatto riferimento a una sentenza del 23 ottobre 2007 della seconda Corte della Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale del Cantone di Zurigo (2ST.2006.63 / 2DB.2006.39). Nella citata sentenza la Commissione ha fatto notare in particolare che l’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD non dovrebbe essere interpretato estensivamente, e che pertanto l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c Oespa (deduzione delle spese di abitazione e delle spese per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata) sarebbe contrario alla legge (in quanto travalicherebbe i limiti della delega di cui all’art. 26 LIFD). La Commissione ha inoltre stabilito che l’Oespa risulterebbe problematica anche dal punto di vista della costituzionalità, poiché violerebbe perlomeno in parte il diritto alla parità di trattamento (istituendo una disparità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori svizzeri). La giurisdizione superiore (Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo) non si è pronunciata nel merito di tali questioni, poiché al contribuente non è stata riconosciuta la qualifica di espatriato (sentenza SB.2007.00120 del 16 aprile 2008). La sentenza del Tribunale amministrativo cantonale è passata in giudicato senza essere stata impugnata.
Il 13 aprile 2011 il Consiglio nazionale ha deliberato sul postulato, ma la consigliera nazionale Fässler lo ha ritirato dopo che la consigliera federale Evelyne Widmer-Schlumpf (allora a capo del DFGP) si è dichiarata disposta a incaricare senza indugio l’Ufficio federale di giustizia (UFG) di procedere a una verifica dell’ordinanza concernente gli espatriati.
2.3.2 Perizia dell’Ufficio federale di giustizia (UFG)
La perizia dell’UFG del 6 settembre 2011 sulla costituzionalità e sulla legalità dell’Oespa è stata pubblicata nella GAAC2 il 6 dicembre 2011. L’UFG giunge alla conclusione che l’ordinanza concernente gli espatriati sia fondamentalmente conforme alla Costituzione e alla legge, ma raccomanda comunque alcuni adeguamenti a livello legislativo (al riguardo cfr. n. 3).
2.3.3 Interpellanza Pfister Gerhard (11.4022)3
Con questa interpellanza, depositata il 30 settembre 2011, il consigliere nazionale Pfister chiedeva informazioni sulle ripercussioni dell’abolizione delle deduzioni fiscali previste per gli espatriati. Nella sua risposta, il Consiglio federale ha rinviato alla perizia dell’UFG, che ha confermato la fondamentale conformità dell’Oespa alla Costituzione e alla legge. Il Consiglio federale ha inoltre informato sul fatto che era in corso un esame dei punti critici segnalati dall’UFG. Alla luce di tale contesto e nell'attesa di ricevere i risultati dello studio in corso, il Consiglio federale è rimasto dell'opinione che non occorra abolire le deduzioni fiscali previste dall’Oespa. In questo senso ha ritenuto in quel momento superfluo rispondere in modo dettagliato alle singole domande dell'autore dell'interpellanza.
2.3.4 Interpellanza Gysi (12.3491)4
Nella sessione estiva 2012 la consigliera nazionale Gysi ha depositato un’interpellanza in cui poneva in particolare la questione se le deduzioni fiscali concesse agli espatriati per le spese scolastiche dei figli iscritti in scuole private non ostacolassero l’integrazione degli immigrati. L’interpellanza, attribuita all’Ufficio federale della migrazione (UFM), è stata evasa in coordinamento con la risposta alle mozioni Fässler e Schelbert (cfr. n. 1).
2 www.bk.admin.ch > Documentazione > Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC) > GAAC 2011 (disponibile solo in francese) 3 www.parlament.ch/I > Documentazione > Curia Vista – Banca dati relativi agli affari trattati dal Parlamento 4 www.parlament.ch/I > Documentazione > Curia Vista – Banca dati relativi agli affari trattati dal Parlamento