Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine
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le cosiddette società ausiliarie, la discussione in seno alla Commissione dell’economia e dei tributi (CET) si è rapidamente spostata sulla questione se non concedere agevolazioni fiscali piuttosto alle persone fisiche, vale a dire ai cosiddetti espatriati.
2. Piano scientifico
In una perizia pubblicata nel mese di luglio del 1999, commissionata dal Cantone di Zurigo all’Università di San Gallo, il prof. dott. Robert Waldburger e il prof. dott. Martin Schmid avevano esaminato l’ammissibilità del riconoscimento fiscale, a titolo di spese di conseguimento, delle prestazioni aventi carattere di salario che sono concesse agli espatriati. Gli autori avevano evidenziato che molti Cantoni concedono agli espatriati deduzioni supplementari a titolo di spese professionali, poiché partono dal presupposto che questa categoria di salariati si trovi effettivamente in una situazione particolare.
Nello studio sopramenzionato si è inoltre constatato che anche all’estero (ad es. in Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo e Olanda) prevale l’opinione secondo cui, per quanto riguarda le spese professionali, gli espatriati si trovano effettivamente in una situazione particolare rispetto ad altri lavoratori dipendenti. Di conseguenza, negli Stati citati sono state introdotte regolamentazioni speciali per determinate spese professionali degli espatriati.
Queste constatazioni hanno evidenziato la necessità di compiere passi simili anche nel diritto fiscale svizzero. Per l’ulteriore modo di procedere occorreva rispondere a due questioni fondamentali. Innanzitutto bisognava chiarire se per il riconoscimento fiscale delle spese professionali particolari degli espatriati fosse necessaria una nuova base legale. A questa domanda si è potuto rispondere negativamente. La base per il riconoscimento fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente viene infatti fornita dall’articolo 26 LIFD e dall’articolo 9 capoverso 1 LAID. Queste disposizioni consentono di garantire un trattamento corretto di tutte le spese professionali in rapporto a un’attività lucrativa dipendente. La seconda questione riguardava invece la forma dell’atto normativo. A questo proposito occorreva tener conto del fatto che in relazione all’articolo 26 LIFD esiste dal 1993 un’ordinanza del DFF che disciplina il trattamento fiscale delle spese professionali generali. La logica imponeva dunque di disciplinare in un’ordinanza del DFF anche le spese professionali particolari degli espatriati.
La discussa ordinanza concernente gli espatriati è stata elaborata da un gruppo di lavoro (rappresentato dai Cantoni di AG, FR, SH, SO, TG, VD, ZH) presieduto dall’AFC ed è stata posta in vigore il 1° gennaio 2001.
2.3 Interventi / dibattito politico e giuridico dall’adozione dell’Oespa
2.3.1 Postulato Fässler (09.3528)1
Il 10 giugno 2009 la consigliera nazionale Fässler ha depositato il postulato 09.3528 «Deduzioni fiscali per gli espatriati». Il postulato incaricava il Consiglio federale di chiarire, in un rapporto all’attenzione del Parlamento, quale margine d'azione accordano la LIFD e la LAID all'AFC e alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni riguardo alle possibilità di deduzione delle spese professionali per i cosiddetti espatriati ai sensi dell'Oespa. Il rapporto avrebbe dovuto chiarire in particolare:
- quali sono le deduzioni ammesse a titolo di spese professionali;
- a quanto ammontano le deduzioni consentite;
- se esistono disparità di trattamento tra svizzeri e stranieri;
- chi beneficia effettivamente dell'ordinanza, vale a dire gli espatriati o l'azienda.
1 www.parlament.ch/I > Documentazione > curia vista Banca dati relativi agli affari trattati dal Parlamento