Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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vengono distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero. Il criterio determinante per stabilire se una persona è da qualificare espatriata deve risiedere nel distaccamento provvisorio o temporaneo. Un distaccamento implica il rientro al precedente domicilio all’estero e giustifica dunque il mantenimento dell’abitazione al domicilio all’estero in cui l’espatriato era stabilito sino al momento del distaccamento. Da questa circostanza nascono le spese supplementari legate all’esercizio dell’attività lucrativa (trasloco, abitazione nello Stato di distacco, ev. frequentazione da parte dei figli di una scuola privata). Inoltre, la nozione di espatriato deve continuare a comprendere, come sinora, soltanto gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali. Per l’interpretazione di questi concetti ci si può basare sulla prassi attuale.

L’elemento del distaccamento è assente nella seconda categoria di espatriati, ovvero in quella degli specialisti (art. 1 cpv. 1 lett. b Oespa). Le persone che non sono state distaccate hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro precedente oppure hanno abbandonato la loro attività indipendente e assumono un nuovo impiego in Svizzera. Queste persone non si distinguono dai lavoratori migranti che non sono considerati specialisti. Il rimpatrio non può essere escluso nemmeno per queste persone, ma i legami con il proprio Paese sono meno stretti e la probabilità di un ritorno è meno certa di quanto non lo sia nel caso delle persone distaccate. Pertanto, d’ora in poi occorrerà considerare specialisti soltanto gli espatriati che, come nel caso degli impiegati con funzione dirigenziale, vengono distaccati in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero.

Il criterio decisivo consiste nel fatto che le spese supplementari deducibili devono sorgere nell’ambito di un rapporto di lavoro esistente. In caso di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro con sede o succursale in Svizzera, il legame tra spese ai sensi del capoverso 2 e attività lucrativa non è più sufficientemente stretto da giustificare la deduzione delle spese professionali.

5.3 Deduzione delle spese di abitazione

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 lettera b Oespa, possono essere dedotte le adeguate spese di abitazione in Svizzera. Il capoverso 1 disciplina le spese di abitazione degli espatriati domiciliati all’estero e il capoverso 2 quelle degli espatriati domiciliati in Svizzera. Quest’ultima categoria dovrebbe essere la più numerosa.

Questa regolamentazione deve essere in linea di principio mantenuta. Spetterà alle autorità fiscali cantonali, al corrente degli usi locali, definire nello specifico l’entità delle adeguate spese d’abitazione.

La questione che si pone consiste nel sapere se la deduzione delle spese di abitazione debba essere esclusa nel caso in cui l’abitazione mantenuta all’estero venga ceduta in affitto o in subaffitto. Alcuni Cantoni conoscono già questa restrizione. La giustificazione è data dal fatto che in caso di affitto o subaffitto l’espatriato deve sostenere soltanto le spese di un’unica abitazione e pertanto non incorre in spese supplementari.

Altri Cantoni si limitano invece a detrarre i redditi da locazione conseguiti all’estero dalle spese di abitazione deducibili incorse in Svizzera. Questa prassi si fonda sul presupposto che la totalità delle spese di abitazione sostenute in Svizzera corrisponda a spese supplementari legate all’esercizio della professione. Il fatto che l’abitazione all’estero venga ceduta in affitto o in subaffitto, non significa che l’espatriato non debba comunque sostenere spese supplementari. Queste spese vengono ridotte solo in corrispondenza dei redditi da locazione conseguiti all’estero.

La correttezza di quest’ultimo punto di vista è dubbiosa. Il fatto che un espatriato ceda definitivamente la propria abitazione all’estero, vendendola o disdicendo il rapporto di locazione, o che pur mantenendo la sua abitazione all’estero la ceda in affitto o in subaffitto, produce il medesimo risultato: a livello economico l’espatriato deve sostenere soltanto le spese di