Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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Di conseguenza, per questo tipo di spese la deduzione forfettaria non è ammissibile, ma possono essere considerate solo le spese effettive.

Nella prassi la deduzione forfettaria si è dimostrata una valida soluzione e va pertanto mantenuta.

Secondo il tenore del vigente articolo 4 capoverso 2 Oespa non è chiaro se la deduzione forfettaria può essere operata anche nei casi in cui non possono essere dedotte le spese di abitazione, poiché l’abitazione all’estero non viene mantenuta. Su questo punto la prassi varia a seconda del Cantone. Considerate le spese effettive, l’importo forfettario mensile di 1500 franchi si giustifica soltanto se l’espatriato deve effettivamente sostenere spese di abitazione deducibili. Pertanto, la deduzione forfettaria dovrebbe essere ammessa solo qualora sia comprovato il mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio.

Le modifiche introdotte all’articolo 4 AP Oespa sono di ordine redazionale. L’attuale capoverso 1 viene abrogato, poiché nella nuova ordinanza il suo contenuto è ripreso con valore di principio all’articolo 1 capoverso 1. Il testo del capoverso 2 viene riformulato in modo più semplice. L’attuale capoverso 3 risulta superfluo e come tale può essere abrogato, poiché il suo contenuto emerge ora dal nuovo capoverso 2. Al capoverso 4 viene adeguato il rimando nel primo periodo. Nel secondo periodo viene inoltre cancellata l’ultima parte, ossia il passaggio «per quanto esaustivamente comprovate». Questo accenno è infatti superfluo, poiché le spese effettive invocate devono essere comprovate in ogni caso.

5.5 Deduzione delle spese per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata

Secondo il diritto vigente, possono essere dedotte le spese ordinarie per la frequentazione da parte dei figli minorenni di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento adeguato (art. 2 cpv. 2 lett. c Oespa).

Nella prassi, questa deduzione pone soprattutto la questione di quali siano le spese che rientrano tra le spese scolastiche, ossia se si intendano soltanto le spese per l’insegnamento scolastico in senso stretto oppure ad esempio anche le spese per trasporti scolastici, vitto, attività complementari della scuola quali corsi facoltativi o gite scolastiche nonché spese per la custodia dei figli prima o dopo le lezioni, segnatamente nel caso di scuole diurne e collegi. Per quanto riguarda i trasporti scolastici, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha stabilito che le relative spese non sono deducibili (sentenza del 21 luglio 2011, A 2011/5).

Secondo il parere del DFF, la deduzione delle spese scolastiche è giustificata da ragioni oggettive (cfr. n. 5.1) e va pertanto mantenuta. Nondimeno, l’articolo 2 capoverso 2 lettera c Oespa deve essere applicato in modo restrittivo, poiché il legame di questa deduzione con l’attività lucrativa (necessità professionale) è meno stretto rispetto alle spese di viaggio, di trasloco e di abitazione. Di conseguenza, possono essere dedotte soltanto le spese sostenute per l’insegnamento scolastico in senso stretto. Le spese di vitto e di trasporto nonché le spese per la custodia dei figli prima o dopo le lezioni non sono deducibili. Secondo il DFF, questa regola risulta già dal diritto vigente, in virtù del quale sono deducibili soltanto le spese ordinarie per la frequentazione di una scuola privata in lingua straniera. Per scrupolo di chiarezza occorre però riformulare la disposizione, prevedendo che la deduzione riguarda le spese per l’insegnamento e non le spese per la frequentazione di una scuola privata.

Una condizione che nella prassi è invece praticamente irrilevante è quella dell’inadeguatezza dell’insegnamento offerto dalle scuole pubbliche. Di norma, i programmi di insegnamento delle scuole private in lingua straniera corrispondono al percorso di studi usuale in ambito internazionale e pertanto divergono dai programmi seguiti delle scuole pubbliche in Svizzera. La maggior parte dei Cantoni parte dunque dal presupposto che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento adeguato se i figli del contribuente parlano una lingua straniera. Se