Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

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invece parlano la lingua in cui viene offerto l’insegnamento della scuola pubblica, la deduzione delle spese per l’insegnamento scolastico non è più ammessa.

Per conciliare sotto questo aspetto le esigenze della prassi con l’Oespa e per chiarire il fatto che sono deducibili soltanto le spese per l’insegnamento in senso stretto, occorre precisare il testo dell’ordinanza stabilendo che possono essere dedotte soltanto le spese per la frequentazione da parte dei figli di lingua straniera di una scuola privata in linuga straniera. La condizione dell’inadeguatezza dell’insegnamento offerto dalle scuole pubbliche è superflua e può pertanto essere soppressa.

5.6 Attestazione delle spese professionali particolari nel certificato di salario e nella dichiarazione d’imposta Secondo l’articolo 2 capoverso 3 Oespa, la deduzione delle spese professionali particolari di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 è ammessa se queste sono pagate dall'espatriato stesso e il datore di lavoro non le rimborsa (lett. a) o le rimborsa sotto forma di indennità forfettaria (lett. b). Se queste spese sono rimborsate sotto forma di indennità forfettaria, tale indennità va cumulata al salario lordo imponibile.

L’articolo 2 capoverso 4 Oespa precisa che non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei capoversi 1 e 2 se queste sono pagate direttamente dal datore di lavoro (lett. a) oppure se, pur essendo pagate dall'espatriato stesso, sono in seguito effettivamente rimborsate dal datore di lavoro dietro presentazione dei giustificativi (lett. b).

Secondo il capoverso 5 della stessa disposizione, la rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario.

Nella prassi si possono essenzialmente distinguere le situazioni seguenti:

Situazione Trattamento nel certificato di Trattamento nella dichiarazione salario d’imposta

1 Le spese professionali particolari Nessun reddito da cumulare. Deduzione delle spese professionali

sono pagate dall’espatriato stes- particolari pagate.

so.

Basi

Il datore di lavoro non versa alcu- Art. 2 cpv. 3 lett. a Oespa

na indennità.

2a Le spese professionali particolari L’importo delle spese rimborsate Nessuna deduzione delle spese pro-

sono pagate dall’espatriato stes- deve essere indicato alla cifra fessionali particolari.

so. 13.1.2 del certificato di salario

con l’annotazione «Spese pro- Basi

Il datore di lavoro rimborsa le fessionali per espatriati» (in Art. 2 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 Oespa;

spese effettive. questo modo l’importo non viene n.m. 57 delle Istruzioni

cumulato al salario imponibile). per la compilazione del certificato Non esiste un regolamento spese di salario

approvato.

2b Le spese professionali particolari L’importo delle spese rimborsate Nessuna deduzione delle spese pro-

sono pagate dall’espatriato stes- non deve essere indicato nel fessionali particolari.

so. certificato di salario, ma alla cifra

13.1.2 occorre menzionare la Basi

Il datore di lavoro rimborsa le dicitura «Spese effettive Come 2a

spese effettive. espatriati».

Esiste un regolamento spese

approvato.

3 Le spese professionali particolari Secondo l’art. 2 cpv. 3 lett. b Deduzione delle spese professionali

sono pagate dall’espatriato stes- Oespa, l’indennità forfettaria particolari pagate dall’espatriato. Tuttaso. deve essere cumulata al salario via, se è stata semplicemente indicata lordo imponibile. Secondo il alla cifra 13.2.3 del certificato di salario, Il datore di lavoro rimborsa le n.m. 60 delle Istruzioni per la nella dichiarazione d’imposta l’indennità spese con un’indennità forfettaria. compilazione del certificato di forfettaria deve essere anzitutto cumusalario, invece, l’indennità versa- lata al reddito imponibile.

ta non deve essere cumulata al

salario lordo imponibile, ma è Basi