Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine
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Questi adeguamenti nel certificato di salario sono sufficienti per effettuare eventuali rettifiche nella tassazione degli espatriati e garantire una corretta imposizione, senza dover procedere a una modifica dell’ordinanza.
5.7 Circolare del 7 aprile 1988 dell’AFC sui contributi scolastici versati da imprese internazionali per l’istruzione dei figli di dipendenti stranieri
In questo contesto si pone la questione se la circolare del 7 aprile 1988 dell’AFC sui contributi scolastici versati da imprese internazionali per l’istruzione dei figli di dipendenti stranieri (Rundschreiben der ESTV vom 7. April 1988 über die Schulgeldbeiträge von internationalen Unternehmen für die Schulung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer) non debba essere abrogata. Secondo la circolare, i contributi versati da imprese per l’istruzione dei figli di dipendenti stranieri non devono essere cumulati al reddito imponibile se sono adempiute le condizioni seguenti:
• le prestazioni della scuola sono indennizzate con un importo forfettario e non in modo
individuale, ovvero non per ogni figlio che frequenta la scuola;
• i contributi forfettari sono versati da imprese internazionali con dipendenti stranieri di lin-
gua straniera;
• i contributi forfettari sono versati a scuole private con programmi di insegnamento inter-
nazionali in lingua straniera;
• l’ente pubblico svizzero non è in grado di offrire un insegnamento scolastico linguistica-
mente adeguato;
• i contratti di collaborazione tra l’impresa e la scuola vengono resi noti.
Dato che dall’entrata in vigore dell’Oespa, l’articolo 2 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza consente di dedurre le spese per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata in lingua straniera a titolo di spese professionali particolari, la circolare del 7 aprile 1988 che persegue uno scopo analogo a quello dell’Oespa è divenuta superflua. Se continua a essere applicata, sorge in particolare il problema di una possibile elusione del termine massimo di cinque anni stabilito all’articolo 1 capoverso 2 Oespa. Infatti, la circolare non prevede alcun limite temporale per la deduzione. Per di più, nella prospettiva odierna, l’argomentazione giuridica dalla quale trae origine la circolare non è più sostenibile. In particolare il fatto che un contributo non debba essere considerato prestazione in natura solo perché è versato forfettariamente e non in modo individuale per ogni figlio non trova giustificazione, poiché dal punto di vista del dipendente beneficiario sussiste evidentemente una prestazione in natura del datore di lavoro facilmente quantificabile.
Il DFF propone pertanto di abrogare la circolare in questione.
È evidente che l’abrogazione della circolare non impedisce alle imprese internazionali di concludere anche in futuro contratti di collaborazione con scuole private. L’abrogazione della circolare significa soltanto che il valore della prestazione fornita dal datore di lavoro al dipendente deve essere attestata nel certificato di salario.
5.8 Parità di trattamento tra espatriati e altri contribuenti domiciliati in Svizzera
Nella sua perizia, l’UFG affronta la questione della parità di trattamento tra gli espatriati domiciliati in Svizzera e gli altri contribuenti domiciliati nel nostro Paese. L’UFG propone di modificare l’ordinanza sulle spese professionali (ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta; RS 642.118.1) affinché possano essere dedotte le spese di trasloco e le spese di abitazione supplementari dei lavoratori distaccati in altri Cantoni.
La questione della parità di trattamento si pone unicamente per il distaccamento temporaneo, ma non per lo spostamento permanente del luogo di lavoro, poiché soltanto nel primo caso esiste un parallelo con gli espatriati.