Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

In caso di distaccamento temporaneo, il domicilio viene generalmente mantenuto. I lavoratori in questione acquisiscono quindi lo statuto di soggiornanti settimanali, ai quali è riconosciuto il diritto di dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio, le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e le spese di trasporto (art. 9 dell’ordinanza sulle spese professionali). Pertanto non sussiste alcuna disparità di trattamento.

In teoria è ipotizzabile che a causa di un distaccamento professionale, una persona domiciliata in Svizzera si trasferisca temporaneamente con la sua famiglia in un altro Cantone, mantenendo l’abitazione precedente. In questo caso la persona interessata ha però la possibilità di affittare (o subaffittare) la sua abitazione, che di conseguenza non sarebbe più a disposizione per uso proprio. I casi in cui i contribuenti devono effettivamente sostenere le spese di un duplice domicilio sono talmente rari che non si ritiene necessario modificare l’attuale regolamentazione. Se eccezionalmente si dovesse verificare una situazione del genere, sarebbe eventualmente possibile accordare una deduzione in virtù dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD.

Secondo la prassi, le spese sostenute per il trasloco all’interno della Svizzera sono deducibili (cfr. ad es. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 22 agosto 1985, StE 1986 B 22.3 n. 12) se sono causate da un distaccamento. Anche in questo caso la parità di trattamento è già garantita nella prassi.

Secondo il parere del DFF non sussiste pertanto alcuna necessità d’intervento.

5.9 Modifiche formali

Il DFF propone inoltre di effettuare un adeguamento formale dell’Oespa che consiste nello stralciare formulazioni superflue. Questo stralcio riguarda soprattutto la rivendicazione delle spese effettive. Il fatto che il contribuente debba comprovare i fattori che diminuiscono l’onere fiscale (ad es. spese deducibili) costituisce un principio generale. Di conseguenza non è necessario menzionare nell’Oespa questa (scontata) esigenza per ogni deduzione prevista. Le rispettive formulazioni negli articoli 2 e 4 vengono pertanto stralciate.

Inoltre, nel diritto vigente la versione tedesca non corrisponde alla versione francese. Infatti, sia all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettere a e b, sia all’articolo 3 lettera a Oespa, nel testo tedesco (e in quello italiano) è utilizzato il termine «Ausland» (risp. «estero»), mentre nel testo francese si parla di «pays d'origine». L’avamprogetto rimedia a questa imprecisione utilizzando in tutte le lingue il corrispondente termine «estero».