Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/167: 10.426 Iv.pa. Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne aromatizzata · 15 pagine
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ziariamente dalla Confederazione e attuate dall’associazione di categoria Proviande, sono poco efficaci poiché non servono a frenare le importazioni di carne condita.
A risentire di questa situazione non sono soltanto i produttori di bestiame da macello, ma anche i settori affini, quali le aziende di macellazione e quelle di lavorazione, ossia due settori che operano ingenti investimenti in Svizzera, garantiscono posti di lavoro e si impegnano per il futuro della piazza produttiva Svizzera. La carne condita viene inoltre immessa nei canali della ristorazione e delle macellerie esponendo queste ultime a un grosso dilemma: le consistenti differenze di prezzo fra carne condita e carne non condita sono attrattive, ma si ripercuotono negativamente sull’acquisto e sulla credibilità della produzione indigena.
Al momento è possibile importare carne che non rispetti le direttive sulla protezione degli animali vigenti in Svizzera, soprattutto carne di vitello bianca spesso proveniente da animali che non sono stati alimentati in modo adeguato. Ad esempio nel 2013 sono stati importate oltre 200 tonnellate di carne condita dall’Olanda e 250 dall’Italia, molto probabilmente carne di vitello chiara. Benché l’UE abbia adottato direttive per la protezione degli animali nell’ambito della detenzione di vitelli e suini, a detta delle organizzazioni per la protezione degli animali i controlli sono estremamente carenti. Inoltre le direttive sono in parte meno severe che in Svizzera. Ad esempio gli allevatori dell’UE possono tenere i suini su pavimenti completamente perforati.
Sulla scorta di queste considerazioni la maggioranza della Commissione ritiene necessario intervenire e sostiene pertanto l’attuazione dell’iniziativa parlamentare.
2.3.2 Non entrata in materia: motivazione della minoranza
La minoranza della Commissione ritiene che le richieste formulate dall’iniziativa parlamentare sono già state in linea di massima adempite dall’AFD, che ha provveduto a completare le pertinenti note esplicative. Come esposto sopra, dalla primavera 2010 la carne cosparsa di grani di pepe non è più considerata carne condita; il problema dell’«espediente per l’importazione» (importazione di carne di per sé non condita alla tariffa della carne condita) è stato quindi sufficientemente preso in considerazione (cfr. n. 2.1.2.3).
Un’ulteriore estensione del campo d’applicazione del capitolo 2 della tariffa doganale contravverrebbe ai nostri impegni internazionali poiché le nuove note svizzere non sarebbero conformi con la nomenclatura del SA e le relative note esplicative. La Svizzera molto probabilmente non riuscirebbe a imporsi in una procedura dinnanzi al comitato del SA e dovrebbe pertanto annullare la modifica di legge. Una classificazione della carne condita che violi le note esplicative del SA sarebbe inoltre in conflitto con gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’OMC. Benché non costituiscano di per sé impegni dell’OMC, la nomenclatura del SA e le relative note esplicative rappresentano la base per l’elenco di impegni dell’OMC e la loro interpretazione. Ci si chiede inoltre in che misura il progetto sia compatibile con l’Accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo). La minoranza della Commissione è dell’idea che proprio l’UE, viste le conseguenze economiche che