Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/167: 10.426 Iv.pa. Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne aromatizzata · 15 pagine
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termico nell’acqua calda o al vapore (come la scottatura o la sbianchimento), che non abbia tuttavia per effetto una vera e propria cottura dei prodotti:
1) Fresche (cioè allo stato naturale), anche se cosparse di sale per assicurarne la
conservazione durante il trasporto.
2) Refrigerate, cioè raffreddate generalmente fino a circa 0 °C senza raggiungere
il congelamento.
3) Congelate, cioè raffreddate al disotto del punto di congelamento fino al conge-
lamento delle parti più interne.
4) Salate o in salamoia, secche o affumicate.
Rientrano parimenti in questo capitolo, le carni leggermente cosparse di zucchero o bagnate con acqua zuccherata.
Le carni e le frattaglie presentate nei modi menzionati ai paragrafi 1) a 4) che precedono, rimangono del resto comprese in questo capitolo, anche se sono state trattate con enzimi proteolitici (per esempio, papaina) in vista di renderle tenere oppure se sono state spezzettate, tagliate a fette o tritate. Inoltre, le miscele o combinazioni di prodotti di differenti voci del capitolo (per esempio, i volatili della voce 0207 bardati con lardo della voce 0209) restano compresi in questo capitolo.
Le carni e le frattaglie sono invece classificate nel capitolo 16, quando sono presentate:
a) In forma di salsiccia, salsicciotto o prodotti simili, cotti o no, della voce 1601.
b) Cotte in qualsiasi modo (bollite, fritte, arrostite allo spiedo o sulla graticola) oppure preparate o conservate con procedimenti diversi da quelli previsti in questo capitolo, comprese quelle semplicemente ricoperte di pasta o di pangrattato (panate), tartufate o condite (per esempio, con pepe e sale) compreso il pasticcio (paté) di fegato (n. 1602).
Il capitolo 2 comprende pure le carni e le frattaglie atte all’alimentazione umana anche cotte, in forma di farina o di polvere.
Le carni e le frattaglie, preparate coi metodi previsti in questo capitolo, possono, occasionalmente, essere presentate in recipienti ermeticamente chiusi (per esempio, carni semplicemente seccate, in scatola) senza che la loro classificazione sia, per principio, modificata. Si deve tuttavia tenere presente che i prodotti così confezionati saranno, il più sovente, classificabili nel capitolo 16, poiché essi, di regola, o hanno subito una preparazione totalmente diversa da quelle previste dal presente capitolo, o sono conservate con metodi che, anche se apparentemente simili a quelli previsti dal capitolo 2, ne differiscono in sostanza.
Rimangono pure classificate in questo capitolo le carni e le frattaglie (p. es. carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate) condizionate in imballaggi secondo il metodo denominato "condizionamento sotto atmosfera modificata" (Modified Atmospheric Packaging (MAP). Nell’ambito di questo metodo (MAP), l’atmosfera attorno al prodotto è modificata o controllata (p. es. eliminando l’ossigeno sostituendolo con dell’azoto o acido carbonico oppure riducendo il tenore in ossigeno aumentando nello stesso tempo quello in azoto o acido carbonico).»