Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/167: 10.426 Iv.pa. Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne aromatizzata · 15 pagine
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Le note esplicative svizzere concordano ampiamente con il disciplinamento previsto nella «Nomenclatura combinata» (NC)6 dell’UE. Nella nota complementare 6a del capitolo 2 della NC è stabilito quanto segue:
«Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.»
2.1.3 Contingenti doganali
I contingenti doganali che si basano sugli impegni nell’ambito dell’OMC sono indicati nell’allegato 2 della tariffa generale. La carne di manzo e vitello rientrano nel contingente doganale numero 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo). Il contingente minimo è di 22 500 tonnellate.
Le basi legali per l’amministrazione e la ripartizione sono date dagli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura (LAgr). Per l’asta è determinante l’articolo 48 LAgr. I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole (OIAgr) e nell’ordinanza del 26 novembre 20039 sul bestiame da macello (OBM).
L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata10.
2.1.4 Protezione degli animali
Le disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali non hanno alcun influsso sulla classificazione nella tariffa doganale della carne e dei prodotti carnei e quindi neanche sull’aliquota del dazio. La carne prodotta all’estero secondo norme meno severe rispetto a quelle svizzere è classificata nella tariffa doganale come quella che soddisfa le disposizioni indigene. Sono unicamente determinanti la natura, la quantità e lo stato della merce nel momento in cui essa è annunciata all’ufficio doganale (art. 19 LD).
2.2 Importazione di preparazioni di carni di manzo e vitello della voce di tariffa 1602.5099
2.2.1 Quantitativi importati
Fino al 2004 i quantitativi sdoganati al di fuori del contingente doganale nella voce di tariffa 1602.5099 all’aliquota di 638,00 franchi per 100 chilogrammi lordi erano assai contenuti, molto probabilmente perché gli importatori non avevano la necessità
6NC, stato attuale cfr. GU L 290 del 31.10.2013
7 RS 910.0
8 RS 916.01
9 RS 916.341
10 Può essere scaricata all’indirizzo dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG): www.blw.admin.ch > Temi > Importazione di prodotti agricoli