Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/167: 10.426 Iv.pa. Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l'importazione di carne aromatizzata · 15 pagine
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Secondo le note esplicative del SA la carne condita è quindi sostanzialmente esclusa dal capitolo 2 della tariffa doganale e rientra nel capitolo 16. La specificazione «con pepe e sale» è menzionata a titolo esemplificativo. Lo stesso vale anche per tutte le altre spezie e condimenti (p. es. cipolle, aglio, spezie da cucina, marinate ecc.). Inoltre, il fatto che la carne sia già commestibile o no non è un criterio determinante per la distinzione fra il capitolo 2 e il capitolo 16.
2.1.2.3 Note esplicative svizzere della tariffa doganale
Quale Parte contraente la Svizzera riprende le note esplicative del SA e le applica. Vi è margine per disciplinamenti nazionali nella misura in cui non si contravvenga alle disposizioni legali e alle note esplicative del SA. Di conseguenza, l’AFD può, ad esempio, pubblicare le cosiddette «Note esplicative svizzere», che fungono da prescrizioni di servizio ma non sono vincolanti per il TF in caso di ricorso. Il TF non le mette tuttavia in discussione se sono in sintonia con le prescrizioni legali e internazionali relative alla classificazione.
Per quanto concerne il campo d’applicazione del capitolo si è rivelato necessario precisare la nozione di «condito». In casi estremi, un’interpretazione restrittiva potrebbe significare che tutta una mezzena bovina dovrebbe essere classificata nel capitolo 16 se una piccola parte della sua superficie è ricoperta da pepe. È anche noto che, nel corso della lavorazione, prodotti tipici in salamoia e di carne secca della voce di tariffa 0210 sono trattati con spezie (p. es. carne secca grigionese). Proprio per questo motivo l’ADF ha istituito delle note svizzere dal tenore seguente:
«Nel capitolo 2 rientrano anche carne e frattaglie commestibili con aggiunta di condimenti, purché ciò non modifichi la loro caratteristica di prodotti di tale capitolo. Sono determinanti la natura e lo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio doganale.
Per i seguenti prodotti l’aggiunta di condimenti non è di rilevanza caratteriale:
a) Carne e frattaglie cui è stata aggiunta una certa quantità di ingredienti di condimento che possono essere facilmente eliminati (p. es. mediante pulizia, lavaggio o aspirazione) prima dell’ulteriore elaborazione. Fanno parte di questi ingredienti grani di pepe interi, bacche di ginepro intere, chiodi di garofano interi, foglie di alloro, rami di rosmarino e via di seguito.
b) Carne e frattaglie non condite su tutti i lati o sulle quali l’aggiunta di condimenti non è visibile a occhio nudo (p. es. pepe frantumato o macinato).
c) Prodotti carnei pronti al consumo contenuti in questo capitolo con l’aggiunta di condimenti non chiaramente percettibili dal punto di vista del gusto, in particolare quelli in salamoia e altre specialità di cui alla voce 0210.
Da questo capitolo sono tuttavia escluse carne e frattaglie per le quali l’aggiunta di condimenti (p. es. pepe frantumato o macinato) viene effettuata sulla totalità della superficie del prodotto ed è percettibile a occhio nudo (in generale VT 1602).
Non vi rientrano nemmeno i prodotti carnei in cui i condimenti aggiunti penetrano all’interno mediante un trattamento speciale (p. es. procedura a “centrifuga”) e sono chiaramente percettibili dal punto di vista del gusto.»
Sulla base di queste considerazioni la carne secca grigionese e prodotti simili (p. es. bresaola) sono classificati solitamente nel capitolo 2 (n. 0210.2010/2090).