Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine

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richiesta, nella misura in cui la distribuzione degli utili deliberata costituisca una prestazione imponibile ai fini dell’imposta preventiva. L’applicazione per il controllo dello stato dei titoli (CST), inoltre, mette a disposizione delle imprese un sistema di comunicazione informatizzato che consente loro di registrare tutte le distribuzioni di dividendi e di renderle disponibili per le autorità fiscali, le quali quindi già oggi hanno vari modi per acquisire informazioni sui dividendi distribuiti. Alla luce di quanto sopra, presentare un ulteriore modulo per notificare un dividendo appare superfluo. Discutibile risulta essere di conseguenza anche l’imposizione di una multa disciplinare laddove il modulo di notifica non venga prodotto per tempo. Rinunciare alla presentazione del modulo per potersi avvalere della procedura di notifica potrebbe, a conti fatti, tradursi in un minor onere amministrativo.

Astensione / nessuna risposta

I seguenti partecipanti alla consultazione non hanno preso posizione sull’argomento (Cantone di Neuchâtel, CDFC, UCS) o si sono espressamente astenuti (TF).

4.3 Ritenete necessario prevedere un’entrata in vigore con effetto retroattivo?

Sintesi

Una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (22 Cantoni e la CDF,

un partito, 5 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) respinge chiaramente la possibilità che la nuova normativa venga attuata con effetto retroattivo. 23 partecipanti alla consultazione (3 Cantoni, 5 partiti e 15 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) appoggiano invece l’idea che la nuova normativa possa avere un effetto retroattivo. Uno dei partecipanti alla consultazione, infine, si è astenuto.

Contrari all’entrata in vigore con effetto retroattivo (gruppo di minoranza II della Commissione)

22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,

UR, VD, VS, ZH) e la CDF, un partito (PSS) e cinque tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CDFC, CP, CSI, UCS, USS) sono contrari a che la normativa abbia effetto retroattivo.

20 Cantoni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH) e la CDF, il PSS e cinque tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CDFC,

CP, CSI, UCS, USS) respingono l’idea di una nuova normativa con effetto retroattivo, per motivi legati ai principi di uguaglianza e di legalità così come a ragioni finanziarie. Veri e propri effetti retroattivi non sono secondo loro ammissibili e, per motivi di certezza del diritto,

vanno previsti dal legislatore solo con la massima cautela. La certezza del diritto e il principio di non retroattività sono di fondamentale importanza in uno stato di diritto e non vanno pertanto disattesi neanche qualora un’eventuale retroattività sortisse effetti favorevoli ai contribuenti. La modifica della legge, inoltre, non trova fondamento in validi motivi né si giustifica dal punto di vista della parità di trattamento (JU, NW, SG). Due Cantoni (BL, BS) aggiungono che il riferimento all’inasprimento della prassi è discutibile perché quello che è avvenuto è piuttosto l’attuazione coerente della predetta decisione del Tribunale federale, che ha confermato la natura perentoria del termine. Di conseguenza, la retroattività appare inappropriata quand’anche considerata nell’ottica del presunto inasprimento della prassi.

Otto Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SO, TG, UR), la CDF e la CSI sono dell’opinione che così come proposta la modifica della legge non sia tanto rivolta al futuro quanto finalizzata a