Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine

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del Tribunale federale. Per motivi di uguaglianza davanti alla legge, la retroattività dovrebbe essere estesa anche a quei casi in cui a seguito dell’inasprirsi della prassi l’imposta preventiva e gli interessi di mora sono stati fissati mediante decisione cresciuta in giudicato. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi essere applicabili anche alle fattispecie occorse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, a meno che non siano cadute in prescrizione o non abbiano già acquisito forza esecutiva in data antecedente al 1° gennaio 2011 (anziché 1° gennaio 2013) in virtù di una decisione cresciuta in giudicato. Questa proposta viene appoggiata in toto da Amcham, economiesuisse e pwc. Pwc e la Camera fiduciaria aggiungono inoltre che sarebbe possibile accettare di rinunciare alla procedura di rimborso degli interessi di mora versati incondizionatamente qualora i margini di manovra politico-finanziari non la dovessero consentire. Secondo loro tuttavia una soluzione di questo genere non terrebbe debitamente conto delle richieste avanzate con l’iniziativa parlamentare.

Forme alternative di retroattività

SwissHoldings è critica in merito al fatto che nella proposta della maggioranza della Commissione sia determinante la data di maturazione dei dividendi. Se così fosse, per esempio,

un’impresa che nel 2011, in virtù della decisione del Tribunale federale, ha presentato una notifica tardiva relativamente a dividendi maturati nel 2009 non potrebbe trarne vantaggio. Per contro, ne trarrebbero vantaggio soprattutto quelle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo essere a conoscenza della situazione giuridica modificata dalla decisione del Tribunale federale. Benché la proposta del gruppo di minoranza I della Commissione tenga conto di questo aspetto, essa riconosce un diritto anche alle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo essere a conoscenza della situazione giuridica così come modificata dalla decisione del Tribunale federale. Inoltre, l’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione è molto dispendiosa. Per questi motivi SwissHoldings avanza una proposta alternativa che esonera a posteriori dall’obbligo di pagare gli interessi di mora su tutte le notifiche tardive presentate negli anni 2011 e 2012 a seguito della decisione del Tribunale federale. Tale proposta riguarda unicamente le notifiche tardive relative ai dividendi maturati in data antecedente alla pubblicazione della decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011. Volendo considerare il fatto che i fiscalisti non sono venuti a conoscenza di tale decisione il giorno stesso della sua pubblicazione, ci si deve basare sulla data in cui tale informazione è stata comunicata mediante una delle riviste specializzate cui i fiscalisti sono soliti abbonarsi, che nel caso specifico si colloca nel primo semestre del 2011. Il 1° luglio 2011 sembra quindi essere una data realistica da considerare come data di presa d’atto della problematica.2 Economiesuisse appoggia in toto questa proposta quale soluzione di minima.

Anziché adottare le nuove disposizioni con effetto retroattivo, il Canton Vaud propone di calcolare gli interessi di mora sulla base di valori medi oppure di applicare alle imprese coinvolte una riduzione sugli interessi di mora calcolati. In tal modo si terrebbe debitamente conto del fatto che non tutti fossero a conoscenza della pratica adottata dall’AFC negli anni scorsi.

Osservazioni generali

Il Canton Soletta rileva che l’unica soluzione che appare sostenibile è quella che si dimostra ragionevolmente limitata nel tempo e soprattutto che evita di dover riaprire procedure ormai concluse. Secondo il parere del Canton Soletta, nessuna delle due proposte presentate dalla CET-N soddisfa tali requisiti.

2 Appendice III: elaborazione della proposta avanzata da SwissHoldings.