Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine
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4.4 Se la legge entra in vigore con effetto retroattivo, quale soluzione preferite?
Sintesi
Laddove la decisione andasse in favore di un’adozione della normativa con effetto retroattivo, una maggioranza composta da 29 partecipanti alla consultazione (19 Cantoni e la CDF, 2 partiti e 7 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) si dichiara favorevole a una retroattività così come proposta dalla maggioranza della Commissione, secondo cui la nuova normativa deve essere applicabile anche ai crediti fiscali esigibili a partire
dall’anno civile 2011. Otto partecipanti alla consultazione si esprimono in favore della proposta del gruppo di minoranza I della Commissione, secondo cui la nuova normativa dovrebbe essere applicabile anche alle fattispecie occorse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici, purché il credito fiscale o da interessi di mora non sia caduto in prescrizione o non abbia già acquisito forza esecutiva in data antecedente al 1° gennaio 2013 (un Cantone, 4 partiti, 3 tra organizzazioni, associazioni mantello e società). Altri 10 partecipanti (2 Cantoni e 8 tra organizzazioni, associazioni mantello e società) avanzano una proposta di modifica. Infine, 6 partecipanti non hanno preso posizione sull’argomento o si sono espressamente astenuti.
Favorevoli all’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dalla maggioranza della Commissione
19 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG) e la CDF, due partiti (PPD, PSS) e sette tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASA, CP, CSI, FER, Fiduciari Suisse, usam, USS) si dichiarano favorevoli all’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dalla maggioranza della Commissione.
Qualora venga decisa l’adozione di una normativa con effetto retroattivo, per 14 partecipanti alla consultazione (AI, AR, BE, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, CDF, PSS, CSI, usam, USS) la preferenza deve andare alla proposta, più moderata, della maggioranza della Commissione. Proposta che si presenta meno incisiva di quella della minoranza della Commissione e che permetterebbe quindi alla Confederazione di rimborsare meno interessi di mora. L’usam teme che gli altissimi costi legati all’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione possano compromettere il buon esito delle riforme fiscali attualmente in corso. FER sostiene che una proposta diversa potrebbe essere appoggiata solo se i costi ad essa associati non si dovessero ripercuotere negativamente su altre riforme fiscali come per esempio la riforma III dell’imposizione delle imprese.
Il Canton Berna e CP ritengono importante estendere la retroattività fino all’anno civile 2011, perché è in quell’anno che è subentrato l’inasprimento della prassi citato in precedenza.
Questo permetterebbe alle imprese coinvolte di chiedere il rimborso degli interessi di mora pagati da allora. Secondo Fiduciari Suisse sarebbe scandaloso se le imprese tra il 2011 e la data di entrata in vigore della nuova normativa dovessero subire svantaggi, motivo per cui la proposta della maggioranza della Commissione rappresenta una buona soluzione anche per una questione di parità di trattamento. Secondo il parere di CP, una retroattività più estesa non è tuttavia opportuna. Limitarla ai casi succitati è già di per sé funzionale allo scopo e tiene in giusto conto l’esigenza riguardo alla certezza del diritto e alla programmabilità (ZG). Per l’ASA, la retroattività deve essere prevista indipendentemente dal fatto che i crediti fiscali e da interessi di mora abbiano acquisito forza esecutiva o siano caduti in prescrizione.