Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine

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Un quadro generale dei pareri pervenuti è disponibile, in forma tabellare, nell’Appendice IV.

3. Il progetto posto in consultazione

Nell’ambito delle distribuzioni di dividendi operate all’interno di gruppi societari, qualora il pagamento dell’imposta preventiva causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare il suo obbligo fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. Il contribuente che soddisfa i requisiti materiali perché gli possa essere accordata questa procedura di notifica è tenuto a dichiarare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale e a notificarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Scaduto questo termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria, per cui l’imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest’ultima. In tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora, pari attualmente al 5 per cento.

La maggioranza della Commissione propone una nuova normativa secondo cui sia la dichiarazione dell’imposta preventiva sia la richiesta di applicazione della procedura di notifica sarebbero possibili anche una volta decorso il termine di 30 giorni, senza che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua. Il termine di dichiarazione costituisce dunque un termine ordinatorio. Questa normativa troverebbe tuttavia applicazione unicamente nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. In questi casi, l’imposta preventiva non verrebbe dunque riscossa successivamente mediante procedura ordinaria, né sarebbe dovuto un interesse di mora. Potrà essere invece applicata una multa disciplinare.

Una minoranza della Commissione propone un’altra modalità per attuare quanto richiesto dall’iniziativa parlamentare, in modo da non mettere in discussione la sistematica dell'imposta preventiva e la natura del termine di dichiarazione quale termine di perenzione. Con una proroga del suddetto termine a 90 giorni e del termine per la presentazione della richiesta di notifica a un anno, si intende tenere conto del fatto che l’attuale termine di 30 giorni è estremamente breve. Entrambi i termini devono tuttavia continuare a costituire termini di perenzione, con lo scopo di assicurare, una volta scaduti, che il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingua e il credito fiscale venga riscosso mediante procedura ordinaria; in questo contesto può essere inoltre richiesto il pagamento di interessi di mora.

La maggioranza della Commissione propone l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con effetto retroattivo, per cui la modifica dovrà essere applicabile anche ai crediti fiscali sorti a partire dall’anno civile 2011. Il gruppo di minoranza I propone una retroattività più estesa, secondo cui le nuove disposizioni dovranno essere applicabili anche a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013. Il gruppo di minoranza II propone di rinunciare alla retroattività.

La CET-N ha inoltre presentato una raccomandazione generale riguardante l’esecuzione della procedura di notifica, proponendo che in futuro l’AFC rilasci una conferma di avvenuta ricezione dei moduli di dichiarazione e di notifica trasmessi.