Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine
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Favorevoli alla normativa in linea con la proposta della minoranza della Commissione
Quindici Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GL, JU, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD), la CDF, un partito (PSS) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (CP, CSI, USS)
sono favorevoli all’adozione di una normativa in linea con quanto proposta dalla minoranza della Commissione.
Cinque partecipanti alla consultazione (AG, BL, CP, PSS, USS) ammettono che l’attuale termine di 30 giorni per la dichiarazione e la notifica è breve e sono pertanto favorevoli a un suo prolungamento. Otto Cantoni (AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG), la CDF e la CSI sono dell’opinione che, in caso di modifica della LIP, sarebbe auspicabile un adeguamento che vada in direzione di quanto proposto dalla minoranza della Commissione in quanto, se i risultati raggiunti con l’attuale normativa sono insoddisfacenti, il motivo è da ricercarsi nel ritardo con cui sono presentate la dichiarazione e la notifica. In virtù del principio di uguaglianza, bisognerebbe accettare che il prolungamento dei termini si applicasse anche a tutti gli altri redditi di capitali o vincite alle lotterie (AI, AR, GL, NW, SH, SG, SO, TG, CDF, CSI). Taluni partecipanti alla consultazione (BL, LU, SG, SO, PSS, USS) sono favorevoli a che con la nuova normativa proposta dalla minoranza della Commissione si arrivi a garantire la parità di trattamento tra le imprese che hanno il diritto di avvalersi della procedura di notifica e quelle che non ce l’hanno.
Quattro Cantoni (BL, BS, LU, SG), il PSS e l’USS assumono una posizione critica in merito a un’eventuale nuova normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione, perché in contraddizione con la sistematica dell’imposta preventiva nella misura in cui l’obbligo di dichiarazione verrebbe di fatto privato di contenuto e non vi sarebbero più limiti temporali alla presentazione a posteriori della dichiarazione o alla possibilità di avvalersi della procedura di notifica. Per questo motivo è d’uopo mantenere i termini di perenzione. I Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città e l’USS ritengono discutibile la posizione della maggioranza della Commissione anche in relazione alla prevedibilità e per motivi di certezza del diritto. Di fatto, per parecchi anni l’AFC si troverebbe a non sapere se l’impresa in questione presenterà o meno una richiesta di notifica, ed eventualmente quando, tanto più che il carattere facoltativo riguarda non solo l’esercizio del diritto di notifica ma anche la dichiarazione. Su questo punto conviene anche il Canton Zugo il quale, per il resto, si dichiara favorevole a una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione.
Proposte di modifica
Cinque Cantoni (OW, UR, VS, ZG, ZH), il pvl e sette tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, Fiduciari Suisse,
KPMG, pwc, STSA) propongono delle modifiche alla suddetta normativa.
Modifiche basate sulla normativa proposta dalla maggioranza della Commissione
I Cantoni Obvaldo, Zugo e Zurigo, pur sostenendo la proposta della maggioranza della Commissione, sollecitano un aumento della multa disciplinare applicabile in caso di ritardo nella presentazione delle notifiche, il cui importo attuale di 5000 franchi al massimo secondo loro non sortirebbe il necessario effetto preventivo. Tre Cantoni (BL, BS, SO), che preferiscono invece una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, pongono anch’essi l’accento su questo punto. In considerazione dell’importanza economica dei dividendi all’interno dei gruppi societari, appare giusto che l’importo massimo delle multe debba essere nettamente superiore. Il Canton Zugo indica, a titolo orientativo,
l’articolo 30 del progetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) che fissa a 100 000 franchi l’importo massimo delle multe. Anche il Canton Zurigo propone un importo massimo di 100 000 franchi, come previsto per la