Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine
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Appendice III
Forma alternativa di retroattività secondo la proposta di SwissHoldings
Art. 70c
V. Disposizione transitoria della modifica del...
Gli articoli 16 capoversi 2bis e 2ter e l’articolo 20 si applicano anche alle notifiche effettuate negli anni 2011 e 2012, riferite a dividendi maturati prima del 1° luglio 2011 ma presentate dopo il termine previsto all’articolo 16 capoverso 1 lettera c, a meno che il credito fiscale o la pretesa di interessi di mora non siano prescritti o non siano stati accertati mediante una decisione passata in giudicato prima del 1° luglio 2011. Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, su sua richiesta l’interesse di mora è rideterminato.
Un’eventuale differenza a favore del contribuente è rimborsata senza interessi rimuneratori. La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
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