Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine

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Favorevoli all’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione

Un Cantone (GE), quattro partiti (PBD, PLR, pvl, UDC) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASB, KPMG, PPG Industries) si esprimono in favore dell’adozione con effetto retroattivo della normativa come proposto dal gruppo di minoranza I della Commissione.

Il Canton Ginevra, tre partiti (PLR, pvl, UDC) e tre tra organizzazioni, associazioni mantello e società (ASB, KPMG, PPG Industries) vedono con favore una retroattività applicata a tutti i casi ancora aperti, in quanto anche l’inasprimento della prassi introdotto nel 2011 ha avuto effetto retroattivo. Infatti, i casi riguardanti crediti fiscali risalenti a prima del 2011 sono

anch’essi stati giudicati nell’ottica di questa prassi più severa. Limitare l’effetto retroattivo ai casi di crediti fiscali sorti dal 2011 sarebbe pertanto insufficiente e genererebbe disparità di trattamento, in quanto a beneficiarne sarebbero soprattutto quelle imprese che nel 2011 o negli anni successivi hanno distribuito dividendi e non li hanno dichiarati pur dovendo già essere a conoscenza della nuova situazione giuridica a seguito della decisione del Tribunale federale.

Il PLR sottolinea che gli interessi di mora oggetto di rimborso costituiscono entrate non giustificate su cui l’AFC non avrebbe dovuto fare affidamento. Non è chiaro come mai l’AFC abbia contabilizzato tali entrate come entrate ordinarie, nonostante le molteplici opposizioni sollevate. PPG Industries solleva l’obiezione secondo cui gli interessi di mora oggetto di rimborso non causerebbero alcuna perdita alla Confederazione ma equivarrebbero soltanto a mancate entrate straordinarie.

Proposte di modifica

Due Cantoni (SO, VD) e otto tra organizzazioni, associazioni mantello e società (Amcham, Camera fiduciaria, Chabrier Avocats, economiesuisse, Handelskammer beider Basel, pwc, STSA, SwissHoldings) propongono una modifica.

Modifiche basate sulla proposta della maggioranza della Commissione

La Handelskammer beider Basel appoggia la proposta della maggioranza della Commissione, precisando però che una disposizione transitoria ha senso solo se applicata a crediti fiscali che abbiano già acquisito forza esecutiva; per quanto riguarda invece gli altri crediti fiscali, ci si può avvalere automaticamente della nuova disposizione (cfr. punto 4.3). Poiché la proposta della maggioranza della Commissione coinvolge anche i crediti fiscali che non hanno acquisito forza esecutiva, le disposizioni transitorie vanno modificate di conseguenza.

Modifiche basate sulla proposta del gruppo di minoranza I della Commissione

Chabrier Avocats e STSA sono favorevoli alla proposta dal gruppo di minoranza I della Commissione. Purtuttavia ritengono che le disposizioni riguardanti il rimborso degli interessi di mora (art. 70c periodi 3 e 4 del progetto preliminare) vadano abrogate, in quanto non sono compatibili con il principio di autotassazione e generano conseguenze finanziarie sproporzionate a carico della Confederazione.

La Camera fiduciaria sostiene che il nuovo diritto procedurale debba essere applicato a tutti i procedimenti ancora in essere. La proposta della maggioranza della Commissione, che vuole che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai crediti fiscali sorti dal 2011 in poi, determinerebbe una limitazione rispetto a questa prassi. Ne deriverebbe una disparità di trattamento arbitraria e il risultato sarebbe assurdo, in quanto della disposizione transitoria si avvantaggerebbero solo le imprese che avrebbero potuto essere a conoscenza della decisione