Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 29 pagine
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violazione di determinati obblighi normativi. FER e SwissHoldings sottolineano invece che, benché in sede di determinazione della multa si debba senz’altro tener conto del grado di colpa, essa non deve, anche in caso di recidiva, superare un determinato importo, che potrebbe ad esempio ammontare a 10 000 franchi. Ritengono inoltre sia opportuno stabilire per legge un limite massimo ragionevole, punto questo che trova d’accordo anche l’usam.
Il Canton Zugo reputa inoltre che una modifica della legge in linea con quanto proposto dalla maggioranza della Commissione debba garantire l’applicabilità della normativa unicamente ai dividendi versati all’interno dei gruppi societari. Tale oggettiva limitazione dell’applicabilità non è però desumibile dal testo di legge proposto, motivo per cui l’adeguamento legislativo andrebbe riferito a tutti i redditi di capitali mobili.
La proposta della maggioranza della Commissione è accolta positivamente anche dal Canton Uri, che però sollecita una delimitazione temporale del termine per la presentazione della richiesta di notifica. Affinché l’AFC possa dar corso alle verifiche che le competono, le imprese dovrebbero assolvere al loro obbligo di presentare la dichiarazione entro un anno al massimo dalla scadenza della prestazione imponibile.
Chabrier Avocats e la STSA reputano necessario e pertinente precisare le nozioni di «condizioni materiali» e «notifica» di cui all’articolo 16 capoverso 2bis. Così facendo si potrebbe contrastare il rischio che queste nozioni siano oggetto di diversa interpretazione, a tutto vantaggio della certezza del diritto.
Il Canton Friburgo, la Camera fiduciaria e pwc attirano l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2bis del progetto preliminare, gli interessi di mora non sono dovuti se sussistono cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a e b. In questo, la normativa contraddice gli esempi citati nel rapporto esplicativo, secondo i quali anche in assenza di una dichiarazione o in caso di ritardata notifica nessun interesse di mora è dovuto qualora fondamentalmente sussista il diritto di avvalersi della procedura di notifica. La Camera fiduciaria e pwc sono pertanto dell’opinione che vi sia un eccessivo margine di discrezionalità in merito a come debba essere interpretata tale condizione e a quando la notifica sia da ritenere corretta. Inoltre l’esistenza o meno di una notifica non sarebbe determinante (Camera fiduciaria, economiesuisse, pvl, pwc). Dal punto di vista di Camera fiduciaria, KPMG, pwc e pvl la lettera b dell’articolo 16 capoverso 2bis andrebbe quindi abrogata e il restante capoverso 2bis come anche l’articolo 20 capoverso 2 modificati.
Modifiche basate sulla normativa proposta dalla minoranza della Commissione
Il Canton Vallese suggerisce, in nome dell’uguaglianza giuridica, di unificare i termini indicati dalla minoranza della Commissione fissandoli a 90 giorni sia per quanto riguarda le scadenze che l’adempimento dell’obbligo fiscale.
Osservazioni generali
Qualora dovesse prevalere una nuova normativa in linea con quanto proposto dalla minoranza della Commissione, economiesuisse, pwc e SwissHoldings propongono di prolungare a tre anni i termini per la dichiarazione e per la notifica. In questo modo verrebbe garantita la possibilità di effettuare i controlli sia interni che esterni in seno alle imprese. FER propone, in tale eventualità, di prolungare a un anno il termine per la dichiarazione e a tre anni quello per la presentazione della richiesta di notifica.
Fiduciari Suisse solleva la questione delle distribuzioni dei dividendi, che le società di capitali sono tenute a riportare nella dichiarazione fiscale ordinaria. In più, tutte le SA e le Sagl con sede sul territorio nazionale sono tenute a trasmettere all’AFC il loro rapporto di gestione entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto annuale, senza che gliene venga fatta esplicita