Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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l’effetto che il credito fiscale secondo il capoverso 2 lettera a si estingue solo se la condizione è adempiuta. Per le persone giuridiche il condono (parziale) può essere ad esempio vincolato alla condizione che l’esercizio rimanga garantito durante un determinato periodo e i posti di lavoro siano assicurati. Già con il diritto in vigore è presa in considerazione una garanzia, allorquando la sostanza, ad esempio un immobile permanentemente occupato per uso proprio, costituisce una parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia (cfr. art 13 cpv. 4 lett. b del presente progetto di ordinanza e art. 11 cpv. 2 primo periodo dell’ordinanza sul condono dell’imposta in vigore).

Secondo il capoverso 2 lettera a, il credito fiscale si estingue solo quando le condizioni e gli oneri secondo il capoverso 1 sono soddisfatti e quando, secondo la lettera b, il condono non è stato ottenuto mediante sottrazione d’imposta o un delitto fiscale in base agli articoli

175 segg. e 186 segg. LIFD.

Il capoverso 3 menziona espressamente che nel caso delle facilitazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 166 LIFD si possono autorizzare pagamenti rateali o accordare una dilazione (cfr. cpv. 3 alla fine). Ciò corrisponde alla normativa in vigore e tiene conto dei casi, frequenti nella prassi, nei quali è invero riconosciuta una situazione di bisogno al momento della presentazione della domanda o al momento della decisione, ma in cui tale situazione è soltanto passeggera per un motivo qualsiasi – ad esempio a causa di una richiesta pendente di erogazione di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, di un processo in corso o di una valutazione ancora incerta della sostanza. In questi casi la domanda di condono va respinta e va concessa una proroga, di norma fino a quando la situazione economica è chiarita.

Dal punto di vista del contenuto il capoverso 4 corrisponde all’articolo 23 capoverso 3

dell’attuale ordinanza. Si precisa che si tratta di un interesse di mora.

Articolo 15 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concordato giudiziale, liquidazione

Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all’articolo 14 capoverso 1 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta. La durata della dilazione, concessa ai fini dell’esecuzione del risanamento, era finora concessa per sei mesi al massimo. D’ora in poi i sei mesi costituiranno un valore indicativo. In casi eccezionali motivati, può essere concesso un termine più lungo.

Il capoverso 2 primo periodo viene completato rispetto all’articolo 14 capoverso 2 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta nel senso che il pertinente credito d’imposta si estingue in applicazione della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) – questo mediante conferma del concordato secondo l’articolo 306 LEF. Il condono di questo importo d’imposta è pertanto escluso. La parte del credito fiscale non estinta con la conferma del concordato deve essere pagata in base al concordato. Sarebbe contradditorio mantenere la procedura di condono per questo importo. La procedura di condono diviene senza oggetto in caso di approvazione del dividendo del concordato. Se il richiedente fa fallimento, dal canto suo l’autorità di condono non ha più competenza decisionale. Diversamente dal caso del concordato giudiziale, il credito fiscale non si estingue parzialmente, ma viene rilasciato un attestato di carenza di beni per l’importo scoperto residuo (cfr. art. 265 cpv. 1 LEF). Mentre secondo l’articolo 14 capoverso 2 secondo periodo

dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta il condono è «escluso» in caso di fallimento, il capoverso 2 secondo periodo precisa che la procedura di condono diviene senza oggetto in entrambi i casi (concordato giudiziale e fallimento).