Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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Capoverso 2: si può prescindere dal capoverso 1 in singoli casi motivati. La nuova formulazione del capoverso 2 corrisponde alla prassi attuale. Se l’importo ancora dovuto secondo l’attestato di carenza di beni risultava da un pignoramento dello stipendio nei confronti di una persona nel pieno della sua carriera professionale, all’atto dell’esame della procedura di condono si verifica l’adempimento delle condizioni per un condono. Se si tratta di richiedenti (debitore dell’attestato di carenza di beni) in età di pensionamento e con reddito modesto, l’autorità competente può tuttavia prescindere dall’applicazione della disposizione

dell’articolo 167 capoverso 2 nLIFD concernente le condizioni del risanamento duraturo e concedere alla persona, nonostante gli altri creditori esistenti, un condono parziale o addirittura totale. In questi casi particolarmente motivati non è più possibile attendersi un miglioramento della situazione economica del richiedente, ragione per cui anche gli altri suoi creditori non possono più approfittare di questa disponibilità da parte della Confederazione. La ripartizione delle competenze è ridefinita. Secondo l’articolo 16 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta il riscatto degli attestati di carenza di beni è di competenza dell’autorità di esazione. Nella nuova ordinanza, invece, i Cantoni definiscono l’autorità competente.

Articolo 18 Relazione con la riscossione delle imposte

I capoverso 1 e 2 corrispondono materialmente al diritto in vigore (art. 27 cpv. 1 e 2). Il capoverso 1 è riformulato.

Secondo il capoverso 2, l’esecuzione forzata è riservata anche dopo la presentazione della domanda di condono, sempre che il richiedente ritarda o impedisce il trattamento della domanda, ad esempio se non fornisce informazioni esaustive sulla sua situazione economica. Le possibilità esistono in quanto per l’imposta federale diretta la domanda di condono può essere liquidata solo dopo ingiunzione e diffida senza estensioni. Se il credito è riscosso mediante esecuzione forzata, il richiedente dovrebbe del resto effettuare i pagamenti con riserva (art. 6 cpv. 3 lett b). In caso contrario l’autorità di condono chiederebbe sulla base dell’articolo 12 capoverso 1 se intende mantenere la domanda9.

Articolo 19 Spese

L’articolo 19 si riferisce all’articolo 167d capoverso 3 nLIFD. Nella misura in cui la domanda di condono dell’imposta è palesemente infondata può essere riscossa come finora (cfr.

art. 24 cpv. 2 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta) una tassa di decisione e di cancelleria di almeno 50 e al massimo 1000 franchi. Rispetto al diritto in vigore si precisa che si tratta di una tassa riscossa in funzione del dispendio temporale.

Articolo 20 Abrogazione di un altro atto normativo

Secondo l’articolo 20, l’ordinanza del 19 dicembre 1994 sul condono dell’imposta è abrogata e sostituita dalla presente versione ampiamente riveduta.

9 Cfr. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, pag. 241 seg.