Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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2 Spiegazioni delle singole disposizioni

Articolo 1 (Oggetto)

Il nuovo articolo 1 prescrive il contenuto normativo determinante dell’ordinanza riveduta.

Articolo 2 Bisogno nel caso delle persone fisiche

I capoversi 1 e 2 corrispondono materialmente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta con modifiche redazionali.

Secondo il capoverso 2, come nel diritto attuale, è data sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, in particolare quando il debito fiscale nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo esistenziale secondo il diritto in materia d’esecuzione e fallimento non può essere completamente estinto entro un «termine prevedibile». Secondo la prassi, con «prevedibile» si intendono due fino a tre anni (caso normale) e quattro fino a sei anni (prassi di condono più severa, tra l’altro per le multe per contravvenzioni).

Situazione di bisogno in assenza di reddito e sostanza

L’articolo 9 capoverso 2 dell’attuale ordinanza stabilisce che quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia esiste in ogni caso una situazione di bisogno. Nella prassi il tenore di questa disposizione è fonte di false aspettative, in quanto dal momento che la situazione di bisogno viene approvata, si deduce che anche la domanda di condono deve essere senz’altro approvata. Tuttavia, anche per i beneficiari di aiuti sociali, il condono può essere preso in considerazione solo se tutte le condizioni del diritto in materia di condono della Confederazione, che peraltro anche gli altri richiedenti il condono dell’imposta devono adempiere, sono soddisfatte. Di principio il condono deve essere respinto quando la situazione di bisogno è solo provvisoria o il richiedente ha altri debiti. Per questi motivi l’articolo 9 capoverso 2 viene ripreso nel capoverso 1 lettera a dal punto di vista del contenuto, ma in veste adeguata rispetto all’attuale ordinanza.

Articolo 3 Cause del bisogno nel caso delle persone fisiche

L’articolo 3 disciplina le tipiche cause che possono condurre a una situazione di bisogno.

Per l’essenziale il capoverso 1 corrisponde nel contenuto all’attuale ordinanza sul condono dell’imposta (art. 10 cpv. 1). La lettera d dell’articolo 10 capoverso 1 dell’attuale ordinanza è inserita nella lettera a (n. 2). Come sinora, le cause elencate e le situazioni particolari non sono esaustive e devono inoltre aver condotto a un peggioramento essenziale della situazione economica del richiedente (lett. a). Pertanto, per il richiedente devono aver avuto ripercussioni negative – essenziali e persistenti – anche sotto il profilo economico. Ciò significa anche che l’onere economico definitivo deve essere sopportato dal richiedente e non devono essere terzi (enti pubblici, assicurazioni, in particolare assicurazioni malattia) a sopportare i costi. La lettera b corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 lettera b dell’attuale ordinanza. Secondo la prassi questa disposizione è applicata solo in casi eccezionali. Si potrebbe trattare