Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 2 lettere a-c corrisponde nel contenuto alle disposizioni dell’articolo 3 capoverso 1 dell’attuale ordinanza. Per la valutazione della domanda è determinante l’intera situazione economica del richiedente, in particolare i redditi, le uscite, la sostanza e i debiti. Le condizioni esistenti al momento dell’esame della domanda di condono non sono prioritariamente determinanti (cfr. formulazione nell’ordinanza in vigore), ma costituiscono unicamente il punto di partenza della valutazione. Diversamente quanto sinora disciplinato, nell’approccio fondato sul passato non bisogna più basarsi sull’evoluzione intervenuta dopo la tassazione (secondo l’art. 3 cpv. 1 secondo periodo dell’ordinanza in vigore), ma in determinati casi sull’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda di condono

(cfr. art. 167a lett. b nLIFD). Se ad esempio un richiedente consegue proventi straordinari, occorre effettuare al momento della loro percezione riserve adeguate in vista delle imposte non ancora tassate e se del caso contestate. In una procedura di sottrazione il richiedente dispone fin dall’avvio della procedura della possibilità di costituire riserve per gli importi di imposta a venire. Per motivi di parità di trattamento giuridico dei contribuenti, il condono deve rimanere una rara eccezione, concessa solo a determinate condizioni. Bisogna evitare che negli anni seguenti vengano presentate nuove domande di condono per gli stessi motivi.

L’autorità di condono valuta quindi – secondo il nuovo capoverso 2 lettera d introdotto con la presente revisione – se il richiedente ha adottato misure per il miglioramento della propria capacità finanziaria e se ha chiesto prestazioni cui avrebbe diritto (tra l’altro indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o prestazioni complementari) o se si è impegnato nella ricerca di un posto di lavoro8. Queste misure spettano al richiedente già in virtù dell’articolo 167a lett. d nLIFD secondo cui una rinuncia volontaria alle proprie fonti di reddito senza grave motivo può portare a un diniego della domanda di condono. Nel caso di un indebitamento eccessivo occorre sottolineare che con le rinunce dei creditori terzi ai propri crediti secondo l’articolo 3 capoverso 2 oppure con il concordato extragiudiziale o

l’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private secondo l’articolo 16, i debiti devono essere ridotti a un livello sostenibile e si può quindi raggiungere l’obiettivo di un risanamento duraturo.

Il capoverso 3 corrisponde materialmente all’attuale ordinanza sul condono dell’imposta.

L’applicabilità del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento nella procedura di condono è indiscussa nella prassi a livello svizzero e viene pertanto mantenuta anche nell’ordinanza riveduta. Sono determinanti al riguardo le singole direttive cantonali per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.

Articolo 12 Pagamento delle imposte durante la procedura

L’articolo 12 corrisponde nel contenuto all’articolo 7 capoverso 4 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta.

Articolo 13 Pagamento delle imposte con la sostanza

Capoverso 1: secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’attuale ordinanza sul condono

dell’imposta, un condono deve essere concesso qualora non sia possibile esigere un indebitamento o la realizzazione del patrimonio per il pagamento del debito fiscale. L’articolo 13

8 Crf. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3888/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.3.2