Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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ad esempio di costi elevati di malattia o cure non sopportati da terzi oppure aiuti sociali percepiti che devono essere rimborsati. La lettera c disciplina, come sinora, le condizioni specifiche di condono per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente. Non viene ripreso il riferimento alla simmetria dei sacrifici tra creditori dell’attuale ordinanza. Anche per questa categoria di persone si applica il capoverso 2.

Il capoverso 2 corrisponde materialmente all’articolo 10 capoverso 2 dell’attuale ordinanza.

Secondo il nuovo capoverso 3 le perdite di reddito e le spese che sono già state ampiamente prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non possono essere riconosciute come cause del bisogno (capoverso 3 primo periodo). La disposizione illustra la prassi già in vigore. Questo vale ad esempio per i costi di malattia e infortunio presi in considerazione nella tassazione con la deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera h LIFD o per le fluttuazioni di reddito di cui al capoverso 3 secondo periodo (cfr. art. 12 cpv. 1 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta).

Rilevanza delle cause del bisogno

L’articolo 2 capoverso 2 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce che è irrilevante per la decisione di condono il motivo per il quale il contribuente è caduto nel bisogno che fa valere. Nella prassi in materia di condono è emerso che spesso va rimproverato il comportamento passato del richiedente, in particolare il tenore di vita eccessivo secondo l’articolo 3 capoverso 2 (art. 10 cpv. 2 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta).

L’articolo 2 capoverso 2 dell’attuale diritto genera dunque false aspettative, per cui questa disposizione non è ripresa nel nuovo diritto.

Articolo 4 Bisogno e relative cause nel caso delle persone giuridiche

Capoverso 1: la definizione del bisogno e delle sue cause nel caso delle persone giuridiche è ora estrapolata dalle disposizioni concernenti le cause del bisogno nel caso delle persone fisiche. Al riguardo, i criteri specifici, che valgono per il condono delle persone giuridiche, sono ora indicate esplicitamente in un atto normativo. Dal punto di vista del contenuto si fondano sulla prassi in materia di condono delle persone giuridiche. Senso e scopo del condono è permettere la sopravvivenza (economica) della persona. In parte, le condizioni, i motivi di diniego e le cause del bisogno menzionati nella legge e nell’ordinanza sul condono

dell’imposta sono fatti su misura per le persone fisiche. Tuttavia alcuni si applicano per analogia anche alle persone giuridiche. Una persona giuridica è caduta nel bisogno in particolare quando deve essere risanata (cfr. cpv. 1 lett. a) o l’intero importo dovuto secondo la lettera b è sproporzionato alla sua capacità finanziaria. Dato che però, per le persone giuridiche – diversamente da quelle fisiche – giustamente non si può parlare di un diritto alla garanzia del minimo esistenziale, devono essere soddisfatte condizioni specifiche (cfr. cpv. 2). Se alla fine mancano unicamente liquidità, deve essere presa in conto una dilazione secondo l’articolo 14 capoverso 3 piuttosto che un condono.

Secondo il capoverso 2 della nuova ordinanza, la persona giuridica deve aver subito una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo, al punto da mettere in pericolo la propria esistenza economica e i posti di lavoro. Si considera che una persona giuridica deve essere risanata quando risulta una perdita di capitale secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) o un’eccedenza di debiti secondo

l’articolo 725 capoverso 2 CO. La persona giuridica e i suoi partecipanti devono attuare ampie misure di risanamento e devono fornire prestazioni di risanamento. Sulla base