Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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le anno fiscale e quale importo la domanda di condono è presentata, il richiedente ha la possibilità di completare la sua richiesta.
Articolo 8 Presentazione della domanda
Secondo l’articolo 8 primo periodo, una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Nella LIFD, il condono dell’imposta è attribuito sistematicamente alla riscossione dell’imposta e non alla tassazione. Il condono in quanto istituto va tuttavia oltre la mera procedura di riscossione, in quanto il credito fiscale si estingue per l’ammontare del condono7. L’articolo 8 secondo periodo corrisponde materialmente all’articolo 1 capoverso 2 dell’attuale ordinanza. Per quanto riguarda la riscossione delle imposte, la correttezza materiale di una tassazione non deve più essere esaminata.
Articolo 9 Luogo di presentazione e conferma di ricezione
L’articolo 9 capoverso 1 riprende una parte dell’articolo 8 capoverso 1 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta. Tuttavia in futuro i Cantoni stabiliscono – di norma nelle loro ordinanze d’esecuzione della LIFD – l’autorità alla quale deve essere presentata la domanda di condono dell’imposta federale diretta. È ipotizzabile che le domande di condono delle imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta debbano essere presentate a
un’unica autorità. I Cantoni sono comunque liberi di adottare un disciplinamento diverso.
Come per il diritto vigente, l’autorità competente conferma al richiedente la ricezione della domanda di condono secondo il capoverso 2.
Articolo 10 Decesso del richiedente
Rispetto all’articolo 17 capoverso 1 dell’attuale ordinanza sul condono, il capoverso 1 presenta unicamente modifiche redazionali.
Capoverso 2: come sinora l’erede può presentare una domanda di condono sulla base delle disposizioni concernenti il condono dell’imposta della LIFD e dell’ordinanza sul condono dell’imposta. Con la nuova formulazione del capoverso 2 si chiarisce che solo il singolo erede, personalmente, e non la comunità ereditaria nel suo insieme può presentare una domanda di condono (in base alle disposizioni concernenti il condono dell’imposta della LIFD e dell’ordinanza sul condono dell’imposta). Sono determinanti le situazioni economica e personale del singolo erede.
Articolo 11 Basi decisionali
Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all’attuale articolo 2 capoverso 1 secondo periodo. Le autorità di condono competenti hanno un margine discrezionale. Per la valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego devono tener conto di tutti i fatti essenziali.
7 Cfr. al riguardo Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, pag. 208 seg.