Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Capoverso 3: se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda è respinta come secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’attuale ordinanza.
Articolo 16 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
L’articolo 16 corrisponde in parte all’articolo 15 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta. La disposizione viene completata con l’istituto dell’«appuramento bonale dei debiti mediante trattative private» (art. 333–336 LEF), introdotto con la revisione della LEF del 1994. Anche nel caso dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private si tratta di un accomodamento extragiudiziale che non necessita della conferma del giudice.
L’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private è vincolante per i soli creditori che vi aderiscono, proprio come nel caso del concordato extragiudiziale. I Cantoni decidono l’autorità competente per l’imposta federale diretta in un concordato extragiudiziale o in un appuramento bonale dei debiti mediante trattativa privata. L’articolo 15 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta dichiara invece competente l’«autorità di esazione». Affinché l’autorità cantonale possa dare il proprio accordo, da ora non è necessaria solo
l’approvazione della maggioranza, bensì l’approvazione della maggioranza «preponderante» degli altri creditori di pari grado, ossia almeno i due terzi dei creditori. I crediti rappresentati da questi creditori devono inoltre costituire almeno i tre quarti (secondo il diritto in vigore almeno la metà) dei crediti totali della terza classe (cfr. al riguardo l’art. 219 LEF). Questo inasprimento si prefigge di garantire maggiormente rispetto ad oggi che la simmetria dei sacrifici tra i creditori del richiedente sia rispettata. Come prima, un singolo creditore che si rifiuta di partecipare al risanamento può tuttavia essere escluso da un concordato extragiudiziale o da un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e venire soddisfatto completamente. Ciò è ammissibile quando gli altri creditori ne sono informati e hanno approvato questa soluzione. Le disposizioni giuridico-materiali sul condono dell’imposta, come ad esempio le condizioni per il condono ai sensi dell’articolo 167 capoversi 1 e 2 nLIFD e i motivi di diniego secondo l’articolo 167a nLIFD, sono pure applicabili dal momento che viene verificato se può essere concesso il condono nel quadro del concordato extragiudiziale o
l’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. Infine, la situazione economica del richiedente deve poter essere risanata durevolmente con il concordato extragiudiziale o l’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. Non è pertanto sufficiente che con pochi creditori si esegua solo un risanamento parziale.
Articolo 17 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli attestati di carenza di beni
Capoverso 1: con la sua domanda di riscatto di un attestato di carenza di beni il creditore offre un importo parziale dell’intera somma dovuta. Se la domanda viene accolta l’attestato di carenza di beni viene consegnato per cancellazione al competente ufficio d’esecuzione dopo il pagamento della somma convenuta. Secondo l’articolo 16 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta i principi del condono non vengono applicati nelle procedure di riscatto degli attestati di carenza di beni. Nel nuovo capoverso 1 si chiarisce ora che una domanda di riscatto vale come domanda di condono. Nella procedura di riscatto degli attestati di carenza dei beni si applicano quindi di principio le disposizioni procedurali e le condizioni della LIFD e dell’ordinanza sul condono dell’imposta.