Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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verso 1 nLIFD nella versione della legge del 20 giugno 2014 sul condono dell’imposta sia strutturato come «norma potestativa» non è pertanto determinante. Queste modalità di espressione utilizzate nella maggior parte delle leggi, secondo cui il «condono può essere concesso», rinviano unicamente all’apprezzamento che le autorità di condono devono usare nell’accettazione dei motivi di condono6. Il mantenimento della «formulazione potestativa» all’articolo 167 capoverso 1 nLIFD ammette da parte delle autorità di esecuzione della legge e dei tribunali l’interpretazione secondo cui è dato diritto al condono dell’imposta se sono soddisfatte le condizioni e non vi sono motivi di diniego. È quindi giustificato stabilirlo come finora in una disposizione dell’ordinanza.
Articolo 6 Oggetto
L’articolo 6 corrisponde per l’essenziale all’articolo 7 capoversi 1-3 dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta (cfr. anche il tenore dell’art. 167 cpv. 1 nLIFD).
Il capoverso 1 lettera a stabilisce d’ora in poi espressamente che con il concetto «imposte» si intendono anche i «recuperi d’imposta», che differiscono solo formalmente dalle imposte ordinarie dovute. Il capoverso 1 lettera b precisa che si tratta di interessi di mora. Il capoverso 1 lettera c corrisponde all’articolo 7 capoverso 1 lettera c dell’attuale ordinanza, ma è stato riformulato. Sotto il profilo del diritto materiale si applica ora la limitazione dell’articolo 167 capoverso 3 nLIFD, in virtù della quale le multe e i recuperi d’imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali motivati.
Secondo la legislazione in materia di imposta federale diretta le multe per delitti fiscali come la frode fiscale (art. 186 LIFD) e l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 187 LIFD) non sono invece suscettibili di condono in assenza di menzione all’articolo 167 capoverso 1 nLIFD (lo stesso dicasi anche nel caso dell’attuale art. 167 cpv. 1 LIFD). Sempre secondo la LIFD non sono suscettibili di condono come finora – anche per mancanza di una menzione esplicita – le spese di riscossione, come ad esempio le spese di esecuzione.
I capoversi 2 e 3 corrispondono all’attuale articolo 7 capoversi 2 e 3. La condizione obiettiva, secondo cui un condono può essere accordato solo quando la tassazione è definitiva e il credito fiscale è già cresciuto in giudicato, è tuttavia ora regolata in una propria disposizione sulla presentazione della domanda (art. 8).
L’enumerazione di cui all’articolo 6 è esaustiva.
Articolo 7 Contenuto
Le esigenze di forma e il contenuto essenziale della domanda di condono sono ora disciplinati a livello di legge, all’articolo 167c nLIFD. A livello di ordinanza, nell’articolo 7 si stabilisce ora inoltre che nella sua domanda il richiedente deve indicare di volta in volta per quali anni fiscali e per quali imposte chiede il condono dell’imposta. In tal modo viene fissato l’oggetto della domanda di condono. Di norma l’autorità di esazione competente esige pure dal richiedente che versi la parte delle imposte dovute che non è oggetto della domanda di condono, in modo da evitare arretrati eccessivi di imposte e interessi di mora. Se non è chiaro per qua-
6 Cfr. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, pag. 348.