Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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capoverso 1 prevede (con una formulazione un po’ diversa) che l’autorità di condono verifichi se, e in che misura, il pagamento delle imposte dovute con la sostanza sia ragionevolmente esigibile.
Il capoverso 2 corrisponde nel contenuto per l’essenziale all’articolo 11 capoverso 1 terzo periodo dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta. Dal punto di vista terminologico si parla ora di «imposte su proventi unici» (cfr. al riguardo art. 16 cpv. 1 LIFD). Per quanto riguarda le imposte su proventi unici, il pagamento con la sostanza è in ogni caso ragionevole. Rientrano ad esempio in questa categoria i proventi unici da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LIFD o i proventi unici
dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, da istituzioni della previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 22 cpv. 1 LIFD). Le imposte sugli utili in capitale e gli utili di liquidazione non sono più menzionati in particolare quale esempio nell’articolo 11 capoverso 1 periodo 3 dell’attuale ordinanza. Si intendono i proventi da attività lucrativa indipendente, come ad esempio gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale, rispettivamente il trasferimento equiparato all’alienazione dalla sostanza commerciale nella sostanza privata (cfr. per il dettaglio l’art. 18 cpv. 2 LIFD). Nei casi di «proventi unici» o non regolari si applicano condizioni più elevate in materia di condono. Le prestazioni menzionate qui sopra sono di norma ottenute in aggiunta ai proventi ordinari, che coprono in genere il fabbisogno vitale dei richiedenti. Pertanto esse non sono necessarie al sostentamento. È possibile attendersi che vengano già effettuate riserve costituite con la prestazione ottenuta, in maniera tale che rimanga sufficiente sostanza patrimoniale all’atto della fatturazione dell’imposta federale diretta, cosa che può essere derivata dai motivi di diniego di cui all’articolo 167a lettere b–d nLIFD. Come nella legislazione in vigore le imposte sugli utili in capitale e sugli utili di liquidazione devono essere pagate con la sostanza patrimoniale.
Secondo il capoverso 3 periodo 1 per sostanza si intende come sinora la sostanza netta valutata al suo valore venale. Si precisa che si tratta di sostanza netta. Il secondo periodo corrisponde all’articolo 11 capoverso 2 secondo periodo dell’attuale ordinanza. Rispetto alla legislazione in vigore viene capovolta la successione dei concetti di «aspettative» e di «prestazioni di uscita non liberamente disponibili», per cui diviene chiaro che nel secondo periodo non sono comprese aspettative diverse da quelle della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42).
Anche il capoverso 4 è stato ripreso dal diritto attuale (cfr. Art. 11 cpv. 2 primo periodo).
L’importanza pratica di questa disposizione è comunque sminuita a mente dell’obbligo della previdenza professionale in vigore dal 1° gennaio 1985 e dell’introduzione, dal 1° gennaio 2011, dell’imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità ai sensi dell’articolo 37b LIFD.
Articolo 14 Decisione
Capoverso 1: nell’ordinanza si disciplina ora espressamente che la concessione di un condono può essere vincolata a condizioni e oneri. Nella prassi queste disposizioni accessorie per decidere in merito al condono dell’ammontare dell’imposta, sono già possibili e disponibili. Un condono parziale dell’ammontare dell’imposta è, ad esempio, vincolato alla condizione (sospensiva) del pagamento rateale dell’importo residuo entro un determinato termine, con