Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Art. 1 (Oggetto)
Non è pervenuto alcun parere in merito a questa disposizione né è stata presentata una proposta.
Art. 2 Bisogno nel caso delle persone fisiche
AG: occorre inserire una disposizione che riconosca per i beneficiari di aiuti sociali in ogni caso una situazione di bisogno.
JU: capoverso 2: la durata ragionevole di pagamento rateale indicata nelle spiegazioni supera quella di prassi nel Cantone JU.
Solitamente SO considera una durata di pagamento rateale di un anno e, per le procedure di condono più rigorose, di due anni. Nel rapporto esplicativo è opportuno precisare che ai Cantoni viene lasciata la facoltà di stabilire la durata del pagamento rateale.
DCS: in sede di determinazione della durata del pagamento rateale si dovrà tener conto anche dei costi e degli interessi di mora, aggiungendo alle uscite le imposte correnti.
Art. 3 Cause del bisogno nel caso delle persone fisiche
AG: capoverso 2: è impensabile aspettarsi una rinuncia al credito, anche se si tratta di crediti garantiti da pegno immobiliare. Fatti salvi i crediti di modesta entità, è fondamentale che la Confederazione – in quanto creditore d’imposta di terza classe – non venga trattata peggio degli altri creditori di terza classe (simmetria dei sacrifici). La parte della frase «[...] come altri creditori [...]» va completata come segue: «[...] come gli altri creditori di terza classe (art. 219 LEF)». Nell’interpretazione dei capoversi 1 e 2 non è chiaro se anche nei casi di cui al capoverso 1 la rinuncia di un creditore costituisca un presupposto per il condono dell’imposta. Questo non è il caso se si considera l’attuale giurisprudenza concernente l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 10 dell’ordinanza in vigore (fatta eccezione per l’art. 10 cpv. 1 lett. c).
BS: capoverso 2: l’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza in vigore esprime meglio il concetto che – in presenza di fallimenti professionali, un tenore di vita eccessivo e simili – di regola non vi è alcuna possibilità di condono, ma che questo è ipotizzabile – in via eccezionale – se altri creditori rinunciano ai loro crediti nella stessa proporzione.
GR: la base legale per queste cause non è evidente.
VD propone una modifica redazionale del testo francese: «b. un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du contribuable, sans faute de sa part».
Conférence des villes suisses sur les impôts: le perdite commerciali o di capitale sono di norma segnali di mancata competitività nell’ambito della vita economica. È proprio del nostro sistema economico che in casi di questo genere venga cessata l’attività economica in questione mediante liquidazione o fallimento. Un condono delle imposte dovute a fronte di utili già conseguiti significherebbe violare la neutralità concorrenziale dello Stato.
DCS: le cause principali di bisogno sono la costituzione o lo scioglimento di un’economia domestica, la nascita di un figlio, la diminuzione del reddito (a seguito della perdita del lavoro, di una malattia o di un infortunio) o il fallimento dell’attività lucrativa indipendente. Le cause vanno indicate solo a titolo di esempio. Il capoverso 1 lettera a numero 3 deve essere modificato come segue: «[… dovuto a:] persistente diminuzione del reddito;» anziché «un lungo periodo di disoccupazione;».
Art. 4 Bisogno e relative cause nel caso delle persone giuridiche
AG accoglie favorevolmente questa particolare disposizione, finora assente, sul condono dell’imposta nel caso delle persone giuridiche. Il modo in cui è presentata nel progetto pone però dei problemi d’interpretazione: sulla base di cosa si può affermare che sussista «in particolare» una situazione di bisogno? Quali altri casi sono stati considerati? Anche il rapporto tra il capoverso 1 lettera a e il capoverso 1 lettera b pare poco chiaro. Quando si parla di «necessità di risanamento» e di «sproporzione» rispetto alla capacità finanziaria e al debito fiscale di