Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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Un’obiezione va inoltre sollevata in merito alla necessità di consolidare a livello di legge il legittimo diritto al condono dell’imposta (art. 5), tanto più che nella LIFD vengono definiti anche i motivi di diniego. In tal caso si renderebbe necessario, in un secondo momento, modificare eventualmente anche l’articolo 167 capoverso 1 LIFD.

Conclusione: se il legittimo diritto al condono dell’imposta dovesse trovare radicamento nel diritto federale, bisognerebbe di conseguenza procedere all’armonizzazione di tutte le disposizioni e le condizioni ad esso correlate, evitando in ogni caso la coesistenza contraddittoria di legittimo diritto, da un lato, e discrezionalità nella determinazione delle conseguenze giuridiche, dall’altro. Nella disposizione in cui viene sancito tale diritto andrebbero inoltre specificati tutti i tipi di condizioni (in senso lato) da soddisfare per il condono. Nel medio-lungo termine sarebbe opportuno che il concetto venisse sancito a livello di legge (LIFD).

AG: in definitiva, sulla questione dovrà decidere (ancora una volta) il Tribunale federale. Nel Cantone AG le autorità di condono e il Tribunale amministrativo speciale (ex Tribunale speciale competente in materia tributaria) finora sono sempre partiti dal presupposto che debba essere riconosciuto il diritto al condono nel momento stesso in cui i presupposti di legge sono soddisfatti (principio dell’uguaglianza giuridica).

BS: questo articolo deve essere cancellato senza sostituzione. Nell’articolo 167 capoverso 1 nLIFD è stata mantenuta la formulazione potestativa, cosicché non vi è motivo di prevedere un diritto, che indurrebbe i contribuenti ad avere aspettative discutibili.

FR: l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza in vigore prevede [AFC: nella versione in francese e in italiano, ma non in quella in tedesco] che «en principe» sussiste un diritto al condono. Questa formulazione è in accordo con la formulazione potestativa della legge. La posizione del DFF, secondo cui la formulazione potestativa ha perso importanza essendo ormai le condizioni per concedere un condono e i motivi di diniego definite più in dettaglio nella legge, sembra corrispondere al giudizio del Tribunale amministrativo federale, ma non a quello del Tribunale federale. Se questa fosse stata la sua volontà, il diritto al condono avrebbe dovuto essere sancito a livello di legge. L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza in vigore va mantenuto.

GE: secondo il diritto vigente nel Cantone GE, la persona che presenta domanda di condono non ha un legittimo diritto a ottenerlo. La normativa proposta è in contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale federale e potrebbe incrementare notevolmente anche i casi di ricorso. Il riconoscimento di un diritto va lasciato alla discrezione delle autorità cantonali.

GR: se il legislatore avesse voluto disciplinare un legittimo diritto, lo avrebbe fatto a livello di legge. Nel messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta è stato ricordato che la possibilità di istituire un diritto al condono è stata esaminata, ma poi è stata lasciata cadere (FF 2013 7245). Non va bene ora trasformare questo «No» (interpretabile come un silenzio qualificato del legislatore) in un «Sì» a livello di ordinanza.

JU: l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza in vigore prevede [AFC: nella versione in francese e in italiano, ma non in quella in tedesco] che «en principe» sussiste un diritto al condono. Secondo l’ordinanza in vigore nel Canton del Giura, il contribuente non ha diritto al condono. Il Cantone JU è contro il riconoscimento di un legittimo diritto al condono, poiché questo limiterebbe eccessivamente la discrezionalità dell’autorità. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza in vigore, al contribuente potrebbe «in linea di principio» essere concesso tale diritto. LU: recentemente il Tribunale federale ha fatto nuovamente valere la decisione che per l’imposta federale diretta non vi è alcun diritto al condono (sentenza 2D_42/2014, 2D_43/2014 dell’11 maggio 2014 consid. 2.2, con rinvii). Nella LIFD il legislatore, essendo a conoscenza della controversia, ha mantenuto la formulazione potestativa. Come molti altri Cantoni, anche il Cantone LU non riconosce un diritto formale al condono, per cui l’articolo 5 rappresenterebbe una deroga non auspicata. L’articolo 5 deve essere conciliato con la legge, la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi adottata in molti Cantoni.

NE accoglie favorevolmente sia l’introduzione di un legittimo diritto al condono sia il fatto che le condizioni e i motivi di diniego siano specificate in dettaglio.