Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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cui si chiede il condono, si considerano condizioni cumulative o alternative? Stando alle spiegazioni deve trattarsi di condizioni alternative, per cui sarebbe opportuno esplicitare questa interpretazione nel testo dell’ordinanza. Si pone poi la questione di sapere se la «necessità di risanamento» della persona giuridica non sia di per sé sufficiente a giustificare la situazione di bisogno. Il Cantone AG ritiene che la «necessità di risanamento» sia sufficiente.

GR: la base legale per queste cause non è evidente.

TI: al capoverso 3 bisognerebbe eliminare l’aggettivo «eccessivi» perché è inadeguato e potrebbe essere interpretato in modo errato.

Conférence des villes suisses sur les impôts: le perdite commerciali o di capitale sono di norma segnali di mancata competitività nell’ambito della vita economica. È proprio del nostro sistema economico che in casi di questo genere venga cessata l’attività economica in questione mediante liquidazione o fallimento. Un condono delle imposte dovute a fronte di utili già conseguiti significherebbe violare la neutralità concorrenziale dello Stato.

Art. 5 Diritto al condono

Sintesi

5 partecipanti all’indagine conoscitiva sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione concernente il legittimo diritto al condono (NE, VS e DCS; BE e VD [BE e VD non aggiungono una specifica motivazione o comunque si limitano a esprimere un parere favorevole sull’insieme del progetto riguardante l’ordinanza]). 9 partecipanti (CFS; allineandosi al parere della CFS: AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG) giudicano l’articolo 5 pertinente, purché si proceda all’armonizzazione delle disposizioni e delle condizioni in materia di condono legate al legittimo diritto. Nel medio-lungo termine sarebbe opportuno sancire il concetto a livello di legge (LIFD).

8 partecipanti all’indagine conoscitiva esprimono un parere chiaramente contrario (BS, FR,

GE, GR, JU, LU, ZH e la Conférence des villes suisses sur les impôts), argomentando che

la disposizione di ordinanza è in contraddizione con la disposizione potestativa della legge. SG, pur accogliendo favorevolmente il fatto che l’ordinanza stabilisca un diritto al condono, ritiene auspicabile e di per sé corretto che tale diritto venga consolidato nella LIFD.

AG fa notare che la decisione finale sulla questione spetta al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha rinunciato espressamente a presentare un parere.

La CFS; AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ e TG si esprimono come segue (motivazione e proposte): l’articolo 167 capoverso 1 LIFD, sia nella nuova versione che in quella attualmente in vigore, stabilisce la possibilità di condono dell’imposta laddove sussista una situazione di bisogno e la conseguente difficoltà legata al pagamento di un’imposta, di un interesse o di una multa. Questa disposizione potestativa, contenuta anche in numerose leggi fiscali cantonali, comprende una cosiddetta discrezionalità nella determinazione delle conseguenze giuridiche, sotto forma di discrezionalità decisionale. Se sussiste (di fatto) una situazione di bisogno motivata da reali difficoltà, spetta all’autorità competente concedere il condono fiscale (conseguenza giuridica). Lasciare la decisione sul condono dell’imposta alla libera discrezionalità dell’autorità di condono – anche in presenza di una situazione di bisogno motivata da reali difficoltà – ha una sua coerenza giuridica poiché, in questo modo, sulla base di determinati motivi rimane possibile negare un condono dell’imposta a un richiedente, ad esempio se quest’ultimo ha gravemente violato i suoi obblighi nella procedura di tassazione. Il contribuente che ha violato i suoi obblighi procedurali non deve poter beneficiare della possibilità di condono. Ciò corrisponde alla prassi usuale adottata dalle autorità di condono e dai tribunali.

Oltre alla situazione di bisogno motivata da reali difficoltà esistono quindi anche altre condizioni da soddisfare per il condono dell’imposta che si sono consolidate con la prassi finora adottata in materia di condoni e che ora sono state codificate nell’articolo 167a nLIFD. Esse sono formulate sotto forma di condizioni ostative alla concessione di un condono dell’imposta (violazione degli