Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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SG: purché le condizioni legali siano soddisfatte, anche nel Cantone SG è riconosciuto un diritto al condono, nonostante il carattere potestativo della disposizione. Benché sia da accogliere favorevolmente il fatto che nell’ordinanza venga sancito tale diritto, sarebbe però auspicabile e corretto consolidarlo nella legge.
VS si esprime in favore della disposizione. Da quando la legge fiscale cantonale ammette i ricorsi contro le decisioni di condono e in considerazione del principio dell’uguaglianza giuridica, non è pensabile negare un condono nonostante le condizioni per concederlo siano soddisfatte. Ritiene anche positivo il fatto che le condizioni per il condono dell’imposta vengano precisate, sia a livello di legge che nel progetto di ordinanza. Di conseguenza, nell’articolo 11 capoverso 1 dovrebbe essere eliminata l’espressione «nel quadro del suo potere discrezionale». ZH: l’interpretazione del diritto è data da diversi motivi. Dal punto di vista del sistema giudiziario è discutibile una normativa a livello di ordinanza. Se e a quali condizioni sussista un diritto è da valutare unicamente sulla base delle disposizioni della LIFD.
La Conférence des villes suisses sur les impôts respinge il legittimo diritto. Il legislatore ha rinunciato a definire in maniera vincolante le condizioni per il condono adottando una formulazione che motiva tale diritto e ha invece optato per una disposizione potestativa che lascia all’autorità discrezionalità decisionale. La maggior parte delle disposizioni cantonali concede pure alle autorità un ampio potere discrezionale attraverso formulazioni potestative. Queste disposizioni, unitamente all’articolo 167 LIFD, si sono dimostrate valide. Nella DTF 122 I 373 e seguenti, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito l’impossibilità di derivarne un qualunque diritto al condono dell’imposta che sia tutelato per legge. In caso di comportamento potenzialmente arbitrario da parte di un’autorità, il contribuente può presentare denuncia all’autorità di vigilanza. Del resto, se il credito fiscale viene riscosso in via esecutiva e in presenza di un attestato di carenza di beni o di un’evidente insolvibilità è di regola prevista la sua cancellazione.
DCS: solo una disposizione di questo tipo permette di garantire la parità di trattamento dei contribuenti nei singoli Cantoni.
Art. 6 Oggetto
GR: a differenza di varie leggi fiscali cantonali (cfr. ad es. l’art. 156 cpv. 1 della legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni) al capoverso 1 non vengono menzionati i costi. GR chiede la loro inclusione, adducendo la seguente motivazione: l’invio di un secondo sollecito di pagamento determina la riscossione di una tassa. Dopo il ricevimento di questo secondo sollecito (e prima dell’invio del decreto ingiuntivo) viene spesso presentata una domanda di condono. Se questa viene accettata, dovrebbero poter essere condonate anche le tasse di sollecito.
Tuttavia, l’articolo 167 capoverso 1 nLIFD parla solo di imposte, interessi e multe.
TI: ai sensi dell’articolo 167 capoverso 3 nLIFD, le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta vengono condonato soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati. Questo deve essere definito chiaramente anche nell’ordinanza.
Art. 7 Contenuto
JU: il contribuente deve indicare solo per quale anno fiscale chiede il condono.
Art. 8 Momento della presentazione
CFS; AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, CDCF: il secondo periodo non
c’entra nulla con il titolo della disposizione («Momento della presentazione»).
GR: il primo periodo si focalizza sulla tassazione passata in giudicato ignorando il fatto che spesso nel caso dell’imposta alla fonte manca una tassazione. La disposizione deve essere cancellata o modificata.
UR: nel sistema di tassazione postnumerando, la tassazione avviene con un ritardo temporale rispetto alla riscossione provvisoria dell’imposta federale diretta. Secondo la prassi, una domanda di condono presentata prima della tassazione definitiva non viene respinta. La riscossione, sempre che la domanda non sia palesemente immotivata, viene sospesa dall’autorità di riscossione