Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Conférence des villes suisses sur les impôts: il riscatto di un attestato di carenza di beni nella sua totalità non è altro che l’estinzione di un debito, e non vi sono quindi motivi dogmatico-giuridici perché vengano applicate le norme sul condono. Anche il riscatto parziale di un attestato di carenza di beni e la conseguente dilazione o l’ammortamento dell’importo residuo esula, in un’ottica dogmatico-giuridica, dal campo di applicazione delle norme che disciplinano il condono definitivo e giuridicamente valido di un credito fiscale. Paragonabile a un condono è comunque il riscatto di un attestato di carenza di beni per un valore inferiore al valore nominale, con condono del credito residuo. Nella maggior parte dei casi non vi è una situazione di bisogno. Di norma, i contribuenti che sono riusciti a lasciarsi alle spalle un momento di difficoltà economica riscattano gli attestati di carenza di beni nella loro totalità (oppure li riscattano solo in parte, mentre la restante parte del credito viene dilazionata e non condonata). Mettere in atto una procedura di condono causerebbe quindi in molte migliaia di casi all’anno inutili oneri amministrativi e porterebbe eventualmente a procedure di ricorso. Ovviamente, chiarire accuratamente la capacità economica è un presupposto fondamentale per definire l’entità e le tempistiche (rateizzazione, eventualmente riduzione) di un riscatto. Alla luce di queste premesse, si respinge fermamente che le disposizioni in materia di condono vengano applicate al riscatto degli attestati di carenza di beni. La normativa in vigore, di comprovata efficacia, deve essere mantenuta.
DCS, se da un lato è favorevole a che il capoverso 2 introduca regole chiare, dall’altro ritiene che un’applicazione troppo rigorosa delle regole sarebbe svantaggiosa per tutte le parti in causa. DCS propone quindi che l’autorità cantonale competente possa rinunciare ad applicare le condizioni per il condono dell’imposta laddove le circostanze lo giustifichino.
Il Cantone SH si esprime in favore dell’articolo 17 del progetto:
SH: questa regolamentazione, che è in linea con la prassi attualmente adottata nel Cantone SH, è oggettivamente corretta, in quanto non vi sono sostanziali differenze tra i crediti derivanti da attestati di carenza di beni e gli altri crediti.
Art. 18 Relazione con la riscossione delle imposte
CFS; AR, FR, GL, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VS, CDCF: la procedura di condono non è
indipendente dalla procedura di riscossione delle imposte: le domande di condono che vengono presentate dopo l’invio del decreto ingiuntivo non vengono prese in esame. Si dovrebbe intendere quindi che la presentazione di una domanda di condono non impedisce la riscossione dell’imposta.
AG: un’esecuzione forzata appare adeguata se il credito fiscale si presenta a rischio. Il capoverso 2 deve essere cancellato o eventualmente modificato.
BS: la disposizione contraddice il principio secondo cui l’esecuzione di un credito fiscale passato in giudicato è possibile anche se è stata presentata una domanda di condono e non dipende dal comportamento del contribuente.
GR: la procedura di condono blocca qualsiasi azione di riscossione e il pagamento dell’imposta rende priva di oggetto la domanda di condono. Non ha alcun senso riscuotere in via esecutiva un’imposta che in caso di approvazione della domanda di condono deve essere poi rimborsata.
Art. 19 Spese
BL: il quadro delle spese riflette i casi finora presi in esame dalla CFC. Le domande esaminate a livello cantonale sono generalmente di modesta entità e la redditività delle spese/tasse è discutibile. Intervenire preliminarmente anticipando le spese non è appropriato nell’ambito di una procedura di condono. La disposizione può essere omessa.
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo
Non è pervenuto alcun parere in merito a questa disposizione né è stata presentata una proposta.